in materia di notificazioni, vale il generale il principio tempus regit actum , avuto riguardo alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024 (4 aprile 2024) e il processo notificatorio a quella data eventualmente già avviato (Natalini). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che il regime delle notificazioni successive alla prima riguarda l’intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Cass. pen., Sez. V, n. 38136/2006, Sez. VI, n. 43791/2008). 1.4. MODIFICHE ALLA COMUNICAZIONE DI CORTESIA Con riguardo alle disposizioni di attuazione al c.p.p. operate dall’art. 3 del d.lgs. n. 31/2024, al comma 1 viene interpolato l’articolo 63- bis ( Comunicazione di cortesia ), che è stato in - trodotto dall’art. 41, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150/2022 allo scopo di dare concre - tezza alle comunicazioni ed elevare il livello di effettiva conoscenza dell’avvenuta notifi- cazione dell’atto. La comunicazione di cortesia vuole costituire – secondo le intenzioni del Legislatore dele- gato del 2022 – un ulteriore momento di garanzia a favore dell’indagato e/o dell’imputato onde assicurare una effettiva conoscenza degli atti da cui tali soggetti siano raggiunti (in sede, soprattutto, di prima notifica). Nella versione originaria della norma attuativa si prevedeva che, quando l’atto diretto alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato sia notificato a persona diversa dal de- stinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un “avviso di cortesia” dell’avvenuta notifica, avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici (mail) che l’indagato è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 349, comma 3, c.p.p.. In quest’ottica, la norma attuativa: • è correlata alla coeva modifica introdotta dalla riforma Cartabia all’art. 349, al comma 3, c.p.p. , secondo cui l’indagato è invitato «ad indicare il recapito della casa di abita - zione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità» ; • trova applicazione solo quando, fuori dei casi di notificazione al difensore o al domi- ciliatario, la notificazione avviene mediante consegna dell’atto a persona fisica diver-
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