Dossier riforma giustizia penale Cartabia

sa dal destinatario; casi che, comunque, nella prospettiva del riformatore dovrebbero divenire sempre più sporadici, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione ex lege presso il difensore. Con le correzioni contenute nell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 31/2024 è stato ora eliminato il riferimento alla persona sottoposta ad indagini – mentre resta quello all’imputato – e vengono inseriti ex novo i riferimenti all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna. Con ciò il Legislatore delegato del 2024 ha inteso all’evidenza restringere il campo di ap - plicazione della norma attuativa – indubbiamente implicante un aggravio di lavoro per le cancellerie – alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio, costituente del resto il ter- reno di elezione di una previsione strettamente connessa ai riflessi (in materia di certezza della conoscenza dell’atto) in tema di dichiarazione di assenza. 2. IL PROCESSO IN ABSENTIA 2.1. SENTENZA PER MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO DELL’IMPUTATO: MUTA IL MESE DELL’UDIENZA QUALORA L’IMPUTATO VENGA RINTRACCIATO L’art. 2, lett. o), d.lgs. n. 31/2024 interviene sul comma 4, lettera b), dell’art. 420-quater c.p.p. relativa alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pen- denza del processo da parte dell’imputato (dunque, assenza involontaria o inconsapevole). Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l’indicazione che l’udienza per la pro - secuzione del processo sarà fissata: • il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre) se l’imputato è stato rin - tracciato nel primo semestre dell’anno (numero 1); • il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio) se l’imputato è stato rin - tracciato nel secondo semestre dell’anno (numero 2). Si cercano di risolvere, così, i problemi applicativi nella prassi giudiziaria: il previgente riferimento al primo giorno non festivo del mese di settembre ricadeva infatti a ridosso del cosiddetto periodo cuscinetto, che segue im - mediatamente il periodo feriale, donde la necessità di un intervento corret- tivo «volto a garantire una migliore organizzazione» degli uffici giudiziari, come specifica la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024.

68

Made with FlippingBook Online newsletter maker