Tuttavia, il decreto correttivo - per evidente svista di coordinamento – non è intervenuto anche sulla correlata disposizione attuativa, ossia sull’art. 132-ter delle disposizioni di at - tuazione c.p.p. (« Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo »), come introdotto dall’art. 41, lettera p), d.lgs. n. 150/2022, che onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adot - tare provvedimenti organizzativi che assicurino la celebrazione di udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’art. 598-ter, comma 2, c.p.p.). La norma attuativa continua tuttora a fare riferimento al primo giorno non festivo del mese di febbraio di ogni anno e il primo giorno non festivo del mese di settembre: riferimento, quest’ultimo, da intendersi superato alla luce dalla modifica della norma primaria processuale (Natalini). 2.2. SUMMA DIVISIO : ASSENZA VOLONTARIA E ASSENZA INVOLONTARIA (MANCA- TA CONOSCENZA) Ai fini di perimetrare l’area applicativa dell’art. 420- quater c.p.p. e dello statuto dell’im- putato assente, occorre anzitutto distinguere tra: • conoscenza del processo : assenza volontaria e consapevole dal processo. In questo caso l’imputato conosce il processo e decide, per l’appunto, volontariamente di non partecipare al processo. In tale prospettiva: ̵ si è modificato l’art. 420 c.p.p., inserendovi il comma 2- bis , ai sensi del quale «in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcu - na delle condizioni di cui all’articolo 420-ter» dello stesso codice - ossia di legittimo impedimento a comparire - «il giudice procede ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p.»; ̵ è stato riscritto il testo dell’art. 420- bis c.p.p., prevedendo che si proceda in assen - za dell’imputato nelle ipotesi in cui «a) (…) è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto» ; b) (…) ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere (comma 1); ovvero quando il giudice «ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole» (con la precisazione che «a tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’im- putato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante» . comma 2);
69
Made with FlippingBook Online newsletter maker