̵infine, «anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichia - rato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo » (comma 3); Sul profilo temporale, la Suprema Corte, nel ribadire lo spartiacque per l’applicabilità della nuova riforma ben più rigorosa sulla possibilità di procedere in assenza, ha avuto modo di specificare che le nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 si applicano anche per i procedimenti in corso, ma solo se non è stata emessa l’ordinanza che dichiara assente l’imputato (Cass. pen., Sez. V, n. 19919/2023). • mancata conoscenza del processo: assenza involontaria o incolpevole del processo: in tale ipotesi: laddove la mancata conoscenza venga correttamente riscontrata, si entra nel pe- rimetro normativo dell’art. 420- quater c.p.p. con la pronuncia di non doversi pro- cedere per mancata conoscenza del processo; anzi il destinatario della stessa non è più considerato imputato e il fascicolo va conseguentemente archiviato per un più agevole recupero. Con tale sentenza si apre un periodo di ricerca del prevenuto pro- sciolto (in quanto assente) l’imputato viene giudicato in assenza non essendo volontariamente a conoscenza del processo ma, ciononostante, il processo si svolge regolarmente. In questo caso, la riforma Cartabia ha inserito vari rimedi e sub-procedimenti per rilevare in tutte le fasi del giudizio i vizi derivanti dalla violazione della disciplina dell’assenza. Giova richiamare la lenta evoluzione giurisprudenziale – recepita con forza dal d.lgs. n. 150/2022 – per la quale la mancanza di diligenza nel tenersi informato della celebrazione del processo non integra automaticamente volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Proprio con specifico riguardo alla nuova sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p., per Cass. pen., Sez. 5, n. 809/2024 ), «già in relazione al disposto del precedente testo dell’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (che consentiva di procedere in assenza nel caso in cui risultasse che l’imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo), il cui tenore richiedeva al giudice una verifica non più pregnante del testo vigente (che consente di procedere in assenza dell’imputato anche quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, dovendosi tenere conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza,
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