della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante), le Sezioni Unite avessero chiarito che la volontaria sottrazione richiedesse “condotte positive”, da acclarare per il tramite di un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, non potendosi fare rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. e mettendo in guardia l’interprete dall’esasperare “il concetto di “mancata diligenza” informativa dell’imputato “sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza”, poiché ciò equivarrebbe al ritorno alle “vecchie presunzioni” che si era inteso superate già prima della più recente novella» . 2.3. IL RESTYLING IN MATERIA DI LATITANZA Assenza e latitanza due istituti processuali collegati in quanto per i soggetti latitanti, l’art. 420- bis c.p.p., come visto, stabilisce che si possa sempre procedere in loro assenza. Facendo un passo indietro, l’art. 420- bis c.p.p. in tema di procedimento in assenza preve- deva, nella versione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che si desse a luogo al giudizio in assenza dell’imputato anche quando vi era la prova certa della cono - scenza in capo all’imputato del procedimento o che questi si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Dunque, lo stato di latitanza, con- notato proprio dall’accertamento della volontarietà della sottrazione alla conoscenza di atti fondamentali del procedimento, legittimava il procedimento in assenza, sulla base non già di una presunzione invincibile quanto di un indice legale di conoscenza che non sostituiva né assorbiva l’esigenza di una verifica in concreto della effettività della conoscenza. Per le Sezioni Unite, sentenza n. 23948/2020 , infatti, «non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell’art. 420-bis c.p.p. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche [...] Una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu» . Con specifico riferimento alla condizione di latitanza la stessa pronuncia ha escluso che essa possa automaticamente risolversi nella piena consapevolezza dell’esistenza e del contenuto del procedimento, ricordando che le decisioni della Corte Edu che hanno rilevato l’inadeguatezza del vecchio sistema contumaciale con i principi convenzionali sono intervenute in casi di soggetti non solo contumaci ma anche latitanti (v. Corte Edu, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia; Corte Edu, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia; Corte Edu, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia).
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