I principi espressi dalla appena richiamata sentenza delle Sezioni unite valgono anche in riguardo alla nuova disciplina del procedimento in assenza , frutto della modifica ope- rata dal d.lgs. n. 150/2022. L’attuale art. 420- bis c.p.p. fa espresso riferimento alla condi- zione di latitanza, prescrivendo che il giudice procede in assenza anche quando l’impu - tato è stato dichiarato latitante (comma 3). Ciò però non significa che la nuova normativa abbia fatto di un indice legale di conoscen - za una presunzione non altrimenti vincibile, facendo arretrare il sistema processuale al tempo in cui fu ritenuto concordemente inadeguato a garantire l’effettività del diritto alla partecipazione dell’imputato al processo (Cass. pen., Sez. I, n. 2078/2024). L’intervento riformatore del 2022, a maggior garanzia del soggetto latitante, ha ampliato i casi di rintraccio dello stesso prevedendo, accanto alle ricerche finalizzate all’esecuzio - ne della misura, anche l’esecuzione delle ricerche finalizzate alla notifica degli atti intro - duttivi. Al fine, poi, di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l’effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destina- tario di sottrarvisi, come previsto nella legge delega n. 134/2021, la riforma Cartabia ha modificato, oltre all’art. 295 c.p.p., anche il successivo art. 296: a tal fine ha imposto la necessità che il decreto di latitanza sia motivato ed ha collegato espressamente la dichia - razione di latitanza conseguente alla mancata esecuzione di un’ordinanza cautelare al fatto che siano indicati gli elementi che « provano » l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.
Il decreto correttivo re-interviene su quest’ultimo aspetto: all’articolo 2, lettera f), del d.lgs. n. 31/2024 sostituisce il verbo « dimostrano » in luogo di « provano », definito “incongruo” nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 31/2024.
2.4. INSERITI GLI AVVISI DEL PROCESSO IN ASSENZA NEL GIUDIZIO PER DIRETTISSI- MA E IMMEDIATO… Le lettere q) ed r) dell’art. 2 d.lgs. n. 31/2024 inseriscono, rispettivamente agli artt. 450, comma 3 ( Giudizio direttissimo ) e 456, comma 2 ( Giudizio immediato ), c.p.p.. Integrazione resasi necessaria a seguito dell’abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell’avverti- mento all’imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia.
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