Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell’avvertimento all’imputato che non com - parendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: • all’art. 450 c.p.p. si dispone che la citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione delle circo - stanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; • all’art. 456 c.p.p. si prevede che il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudica - to in assenza (comma 2, cpv); e che l’imputato è informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

2.5. … E NEL GIUDIZIO DI APPELLO L’articolo 2, lettera bb) d.lgs. n. 31/2024, interviene sullo statuto dell’imputato assente nel corso del giudizio di appello, modificando la disciplina degli atti preliminari al giudizio di appello. Viene, in particolare, inserito, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza (nuovo comma 3 dell’art. 601 c.p.p.). La mancanza di tale avvertimento costituisce espressa causa di nullità del decreto medesi- mo (ai sensi del rivisto successivo comma 6). Si porrà il problema della natura di tale sanzione processuale (nullità di regime interme- dio o relativa?) e, consequentur , fino a quando si potrà eccepire tale nullità: va rilevata nei termini ex art. 182, comma 2, c.p.p. (e il giudice di appello, ai sensi dell’art. 604, comma 5, c.p.p., può ordinare la rinnovazione degli atti nulli), oppure entro la deliberazione della sentenza di appello?

2.6. RESTITUZIONE NEL TERMINE O RESCISSIONE DEL GIUDICATO NEL CASO DI AS- SENZA INCONSAPEVOLE

La lettera cc) adegua il comma 3 dell’art. 656 (Esecuzione delle pene deten- tive) al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera i), l. n. 134/2021, disponendo che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia conte - nuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remis - sione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ri- corrano i rispettivi presupposti.

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