Si chiude così il cerchio sugli avvisi e sui possibili rimedi esperibili in caso si sia proceduto (illegittimamente) in assenza qualora il condannato non fosse a conoscenza del processo.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come la restituzione nel termine a impugnare per l’imputato assente incolpevole, riguarda solo ed esclusivamente le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. E non ha alcuna rilevanza, invece, che l’esecuzione della decisione di condanna sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia ( Cass. pen., Sez.II, n. 489/2024 e n. 20899/2023 ).
2.7. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASSENZA: DURAN- TE LE RICERCHE STOP ALLA PRESCRIZIONE
L’art. 8 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l’art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) d.lgs. n. 150/2022, aggiungendovi un ulteriore comma (il comma 5- bis ). Il nuovo comma prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l’art. 159, primo comma, nu - mero 3- bis , c.p., in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall’ultimo comma dello stesso articolo, il termine per le ricerche di cui all’art. 420- quater , comma 3, è fissato in misura pari al termine di pre - scrizione previsto per i reati per cui si procede.
Come si sottolinea nella relazione illustrativa, l’inserimento del nuovo comma 5- bis all’art. 89 d.lgs. n. 150/2022 vale a raccordare la disposizione sostanziale – in tema di sospensione della prescrizione - di cui all’art. 159, primo comma, numero 3- bis , c.p. – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l’entrata in vigore della riforma Cartabia – con la previsione processuale di cui all’art. 420- quater c.p.p..
PER I REATI COMMESSI DOPO IL 30 DICEMBRE 2022 – SI APPLICA LO IUS NOVUM DELLA RIFORMA CARTABIA In tema di sospensione del corso della prescrizione, la lettera i) dell’art. 1 d.lgs. n. 150/2022 è intervenuta sull’art. 159 c.p. in due direzioni: 1. ha riscritto il n. 3- bis sostituendo il pregresso riferimento alla sospen- sione del procedimento penale ai sensi dell’art. 420- quater c.p.p. - quale ipotesi enumerata di congelamento della prescrizione - con quello della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscen- za della pendenza del processo di cui all’art. 420- quater c.p.p., come in- trodotto dalla riforma Cartabia a far data dal 30 dicembre 2022. Tale deci- sione, infatti, definisce il procedimento, sicché il destinatario della stessa non è più considerato imputato.
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