Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Con tale sentenza si apre un periodo di ricerca del prevenuto prosciolto (in quanto assente), che è stato determinato, sulla base della legge delega n. 134/2021, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p. ai fini della prescrizione del reato. Si tratta, invero, di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale la prescrizione è so - spesa mentre sono previste le ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo a suo carico qualora dovesse essere rintracciato. 2. In secondo luogo, il legislatore delegato del 2022 ha aggiunto all’art. 159 c.p., in fine, un ulteriore comma ai sensi del quale, quando è pronunciata sentenza di non doversi procedere per assenza impediente di cui all’arti- colo 420- quater c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso fino al momento in cui è rintracciata la persona prosciolta, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione del reato come stabiliti all’art. 157 c.p. (Natalini). Trattandosi di modifiche riguardanti la disciplina (del decorso) della pre - scrizione, la loro natura sostanziale ne comporta l’applicabilità solo con riguardo ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (quindi dal 30 dicembre 2022) perché hanno contenuto sfa - vorevole sicché non possono avere effetto retroattivo con riguardo ai fatti commessi prima (cioè fino al 29 dicembre 2022). PER I REATI COMMESSI PRIMA DEL 30 DICEMBRE 2022 – DISCIPLINA TRANSITORIA DEL DECRETO CORRETTIVO Sotto il profilo intertemporale, i procedimenti penali riguardanti i reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 sono proseguiti - e proseguono - con il “vecchio rito”, continuandosi ad applicare la dispo - sizione sostanziale di cui all’art. 159, comma 1, n. 3- bis ), c.p. nel testo (pre) vigente fino al 29 dicembre 2022, in relazione all’effetto sospensivo del procedimento per effettuare le ricerche dell’imputato assente prosciolto. Ecco, dunque, perché l’art. 8 d.lgs. n. 31/2024 ha previsto una disciplina transitoria in materia di assenza per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (quindi fino al 29 dicembre 2022) ai quali non si applicano le disposizioni (sfavorevoli) dell’art. 159 c.p., come modi - ficato nei termini suesposti dallo stesso d.lgs. n. 150/2022. Ne consegue che nella sentenza di non doversi procedere per mancata co - noscenza della pendenza del processo, per reati commessi fino al 29 di- cembre 2022 il giudice deve indicare come termine massimo per le ricer- che l’ordinario termine di prescrizione di ciascun reato per cui procede (e non quello raddoppiato, com’è invece per i procedimenti per fatti-reato commessi a partire dal 30 dicembre 2022) e il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch’esso ridotto e pari al predetto termine prescrizionale.

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