3. I GIUDIZI SPECIALI 3.1. LE NOVITÀ IN TEMA DI GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO
L’art. 2, lett. p), d.lgs. n. 31/2024 modifica l’art. 438 c.p.p. (concernente i presupposti del giu - dizio abbreviato), stabilendo che, qualora l’imputato abbia subordinato la richiesta di rito abbreviato ad un’integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi co - munque un’economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale (e non ai preve- dibili tempi dell’istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente). Si supera, quindi, il riferimento al tempo del dibattimento, puntando all’economia rispetto all’istruzione dibattimentale. La riforma Cartabia stabiliva, infatti, che l’imputato poteva subordinare la richiesta a una integrazione probatoria e che il giudice dispone il giudizio abbreviato, «tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» (parole aggiunte dal d.lgs. n. 150/2022), se: • la richiesta integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione: come af - fermato da Cass. pen., Sez. Un., n. 44711/2004, le acquisizioni probatorie devono essere integrative, e non sostitutive, del materiale già acquisito e utilizzabile come base cogni- tiva, in quanto strumentali ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio (tale parametro è rimasto immutato con la riforma Cartabia); • il giudizio abbreviato realizza «comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale» (parametro introdotto dal D.Lgs n. 150/2022 in sostituzione del precedente «compatibile con le finalità di economia pro - cessuale proprie del procedimento») . Il d.lgs. n. 31/2024 è, di nuovo, intervenuto al fine di meglio delineare il criterio dell’economia processuale, che ora è il seguente: «il giu - dizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istru- zione dibattimentale». Le parole «all’istruzione» hanno sostituito le parole «ai preve - dibili tempi dell’istruzione» . È, dunque, venuta meno la necessità di una valutazione di prevedibilità dei tempi dell’i- struzione. In altre parole, è sufficiente che il giudizio abbreviato, nonostante l’integrazione probatoria, realizzi un’economia processuale rispetto all’istruzione probatoria nel dibat- timento (Bricchetti). L’intenzione del legislatore delegato del 2024 è quella - come si legge nella Relazione il - lustrativa - di «dare maggiore effettività all’istituto, prevedendo che il giudice debba va - lutare l’economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione».
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