Dossier riforma giustizia penale Cartabia

3.2. SCONTO D’UFFICIO IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA L’art. 2, lett. dd) del d.lgs. n. 31/2024 modifica il comma 1 dell’art. 676 c.p.p. al fine di con - sentire al giudice dell’esecuzione di applicare d’ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell’imputato o del suo difensore, ai sensi dell’art. 442, comma 2- bis , c.p.p. in tal modo evitando l’attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege. Com’è noto, il d.lgs. n. 150/2022 ha inserito nell’art. 442 c.p.p. il comma 2- bis , prevedendo che la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di con - danna.

L’articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto correttivo ha aggiunto, nell’art. 676 c.p.p., il comma 3- bis (sopprimendo, nel comma 1, per evi- tare duplicazioni, l’indicazione, tra le altre competenze, della competenza del giudice dell’esecuzione a decidere in ordine «all’applicazione della ri - duzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis» ) stabilendo che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’appli - cazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2- bis e procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimen- to divenuto irrevocabile.

Nella giurisprudenza di Cassazione permane, in ogni caso, un conflitto sull’applicazione retroattiva della nuova diminuente di un sesto introdotta dalla riforma Cartabia, non risol- to dal d.lgs. n. 31/2024.

• Secondo un orientamento maggioritario , la riduzione spetta solo nel caso di «radicale mancanza dell’impugnazione» e non anche nel caso di rinuncia all’impugnazione già proposta ( Cass. pen., Sez. I, n. 51180/2023 ). Per cui lo sconto di un sesto non si applica retroattivamente e non può essere chiesta nessuna restituzione nel termine per rinunciare al gra - vame posto che l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha incardinato la fase dell’impugnazione, segmento che la norma premiale vuole evitare ( Cass. pen., Sez. I, n. 16054/2023 ). Si tratterebbe di una contraddizione logica interna alla prospettazione di- fensiva che vorrebbe riavvolgere il nastro del processo, eliminando una intera fase processuale solo perché la parte pretende di revocare, ora per allora, l’atto di impugnazione che ha validamente proposto. • Altra posizione giurisprudenziale afferma, invece, che la riduzione di pena nella misura di un sesto, conseguente alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato,

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