incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessa - riamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all’illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, con - sistente nel mancato esercizio di una facoltà processuale ( Cass. pen., Sez. II, n. 4237/2024 ). Pertanto, l’art. 442, comma 2- bis , c.p.p., pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzio- natorio più favorevole e si applica (a mente dell’art. 2, comma quarto, c.p.) anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta im - pugnazione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
In attesa di un assestamento interpretativo definitivo, quest’ultimo orientamento sem- bra quello da privilegiare perché consente di applicare la nuova più favorevole disciplina dall’imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all’esi- to di giudizio abbreviato che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all’impugnazione avanzata “prima” della entrata in vigore della riforma Cartabia (il 30 dicembre 2022). Si realizzerà, in ogni caso, l’effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulte- riore grado del processo concedendo il trattamento premiale all’imputato, ratio che ver - rebbe altrimenti frustrata dall’interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame. 3.3. LE NOVELLE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER DECRETO L’art. 2, lett. s), del d.lgs. n. 31/2024 interviene sul comma 1- ter dell’art. 459 c.p.p. che di - sciplina il procedimento per decreto, stabilendo che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo.
Decreto di condanna a pena pecuniaria sostitutiva a pena detentiva – In- tervento riformatore del d.lgs. n. 150/2022 In caso di decreto di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena de- tentiva, l’imputato, entro quindici giorni dalla notificazione, può chiedere: • senza formulare l’atto di opposizione , la sostituzione della pena de- tentiva con il lavoro di pubblica utilità (primo periodo); • un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’art. 56-bis l. n. 689/1981 e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna (secondo periodo);
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