• trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubbli- ca utilità (terzo periodo). In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. Decreto di condanna a pena pecuniaria sostitutiva a pena detentiva – In- tervento del d.lgs. n. 31/2024 Il decreto correttivo ha apportato le seguenti modifiche: • ha specificato, nel primo periodo, anche senza formulare l’atto di op- posizione; • ha stabilito, nel secondo periodo, che, in difetto dei presupposti, il giu - dice il giudice non emette decreto di giudizio immediato ma «se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva oppo- sizione, dichiara esecutivo il decreto».
In sintesi, l’imputato: 1. può chiedere la sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza formulare opposizione al decreto, consapevole del fatto che, nel caso in cui la richiesta di sostituzione sia rigetta - ta, il decreto diventa esecutivo; 2. quando, invece, formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposi - zione al decreto, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull’op - posizione ai sensi dell’art. 464 c.p.p.. Tale ultima disposizione prevede, come detto, che il giudice emette decreto di giudizio immediato qualora l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta. La precedente versione metteva l’imputato, che richiedeva il lavoro di pubblica utilità, in una posizione difficile; in caso di rigetto della richiesta perdeva i vantaggi del decreto di condanna e andava a giudizio con il rischio di essere condannato ad una pena più elevata. La soluzione introdotta dal d.lgs. n. 31/2024, oltre a essere più equa, è in linea con il comma 5 dell’art. 461 c.p.p. secondo il quale il giudice ordina l’esecuzione del decreto di condanna se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile (Bricchetti). 3.4. LE NOVITÀ IN MATERIA DI UDIENZA PREDIBATTIMENTALE La lettera v) dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 inserisce, al comma 1, terzo periodo dell’articolo 554- ter c.p.p. – con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all’esito
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