Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sa- nitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soc- corso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente».
L’articolo in esame - anche in relazione alla rubrica - era il risultato degli interventi legi - slativi di cui alla legge n. 113/2020 e alla successiva legge n. 56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo ¬ introdotto dall’art. 7 d.l. n. 8/2007, convertito con modifiche nella legge n. 41/2007 ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell’articolo, estendendo la particolare disciplina sanziona- toria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell’ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, in- troducendo altresì una sanzione autonoma per l’ipotesi di lesioni semplici. 1.1. LE INTERPOLAZIONI DEL D.LGS. N. 31/2024 L’intervento relativo all’art. 582, comma 2, c.p. (lettera a) è reso necessario al fine di ren - dere più chiare le regole della procedibilità d’ufficio per il delitto di lesioni , quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, • da un lato viene soppresso il riferimento all’art. 61, numero 11-octies, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al perso- nale esercente professione sanitaria; • dall’altro vieni inserito il più opportuno richiamo all’art. 583-quater, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modi- ficazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d’uf - ficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Al riguardo occorre ricordare che, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, l’art. 583-quater c.p. è stato rimodulato da parte del decreto
8
Made with FlippingBook Online newsletter maker