dell’udienza predibattimentale – il riferimento all’art. 424, commi 2, 3 e 4, c.p.p. in cui si dispone: • l’immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); • l’immediato deposito della stessa in cancelleria; • il diritto delle parti di ottenerne copia; ì • il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il tren- tesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immedia- tamente. Altra specifica del decreto correttivo attiene alla sospensione dei termini di custodia caute- lare. Sebbene la collocazione sistematica della disposizione dell’art. 554- bis c.p.p. deponga, evidentemente, per l’applicabilità anche all’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta delle disposizioni che concernono la fase del giudizio (salvo che non sia diversamente stabilito), la dichiarata natura predibattimentale dell’udienza po - trebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge detta udienza all’ap- plicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall’art. 304, comma 1, c.p.p.: disposizione che, nell’indicare i casi di sospensione ex lege nella fase del giudizio, alle lettere a) e b), fa espresso riferimento al « dibattimento ».
Per queste ragioni, in ossequio del principio di legalità processuale, l’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 31/2024 sana questo difetto di coordinamento pre - cisando, alla nuova lettera b- bis ) all’uopo aggiunta all’art. 304 c.p.p., che i termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p. sono sospesi, con ordinanza ap- pellabile a norma dell’art. 310 c.p.p., nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 304, com - ma 1, c.p.p.
4. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA 4.1. LE MODIFICHE DEL DECRETO CORRETTIVO Una delle più rilevanti novità dell’assetto processual penalistico introdotte dalla riforma Cartabia è senz’altro la giustizia riparativa.
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