Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Al termine del positivo percorso riparativo si potrà ottenere: • nei reati procedibili a querela di parte, la remissione di querela, nel caso in cui la perso- na offesa dal reato abbia accettato le scuse o il risarcimento del danno; • nei reati perseguibili d’ufficio, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso di reati procedibili di ufficio, che comportano una riduzione fino a un terzo della pena; • la sospensione condizionale della pena, concedibile in relazione a una condanna fino a due anni, fino a tre o fino a due anni e mezzo, a seconda che il reato sia commesso, rispettivamente, da qualsiasi soggetto, da un minore degli anni diciotto, o da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto settanta anni; • in fase esecutiva, ossia quando non si può usufruire né della sospensione condizionale della pena né delle misure alternative alla detenzione, si possono ottenere i permessi premio, preclusi per esempio per i reati più gravi, cosiddetti ostativi, salvo che si sia collaborato con la giustizia.

Insomma i benefici dell’accesso alla giustizia riparativa sono molteplici e spesso sottovalutati.

La lettera b) dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l’art. 129- bis c.p.p. (relativo all’accesso ai programmi di giustizia riparativa): • inserendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al d.lgs. n. 150/2022, al posto della precedente locuzione «decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» ; • riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgi- mento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l’aggiunta di due nuovi commi (4- bis e 4- ter ) al fine di stabilire che: - durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; - la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di so - spensione del procedimento provvede il giudice per le indagini pre- liminari, sentito il p.m. (comma 4- bis ); - nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della pre- scrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344- bis c.p.p.. La sospen- sione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall’art. 304, comma 6. L’ordinanza è appellabile (comma 4- ter ).

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