Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Con tali novelle, il Legislatore intende favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l’esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso. La novella conferma, per un verso, il ruolo del giudice quale “regista” del percorso ripa - rativo, che prende avvio dall’autorizzazione - che la giurisprudenza qualifica come atto di natura discrezionale - e, per l’altro verso, ribadisce il peso decisivo che, ai fini dell’avvio della giustizia riparativa, assume il consenso dell’imputato (Fiorentin). La giurisprudenza, invece, ritiene non impugnabile l’ordinanza che nega l’ammissione , in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugna- zione ( Cass. pen., Sez. II, n. 6595/2024 ). Per la Suprema Corte l’art. 129-bis c.p.p. «declina il rapporto di comple - mentarità tra giustizia riparativa e giustizia punitiva secondo un modello – per così dire – autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incon- trarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono tendenzialmente promossi i percorsi ripa- rativi e qui ricadono i suoi effetti, ove ve ne siano». Il procedimento di giustizia riparativa non avrebbe natura giurisdizionale, concretizzandosi piuttosto in un «servizio pubblico di natura relazionale tra persone». Tale lettura “riduttiva” della giustizia riparativa non convince: se il giudice ha il potere di - screzionale di concedere l’accesso ai programmi di giustizia ripartiva; se, pertanto, in caso di diniego, è tenuto a specificare i motivi della mancata concessione; e soprattutto tenendo conto degli effetti sostanziali come la riduzione della pena, la sospensione della pena, la remissione di querela nei reati procedibili a querela di parte, allora è gioco forza consentir - ne l’impugnazione per discuterne la valutazione. Una strada consigliata per consentire in ogni caso di impugnare il diniego all’accesso alla giustizia riparativa è quello di presentare, personalmente o a mezzo di procuratore spe - ciale, una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’accesso ai programmi di giu - stizia ripartiva e, in caso di prevedibile rigetto di richiesta, riproporla in altra fase, che il difensore vi saprà indicare. Nell’eventualità di un nuovo rigetto, sarà possibile impugnare l’ordinanza, insieme alla eventuale sentenza di condanna, e chiedere la riforma del prov - vedimento in sede di impugnazione nel giudizio di appello (Scardaci).

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