Dossier riforma giustizia penale Cartabia

05 IL PROCESSO PENALE TELEMATICO, LE MODIFICHE ALL’APPELLO E ALLE IMPUGNAZIONI DEL PG Gli ultimi correttivi apportati riguardano il processo penale telematico e le impugnazio- ni, dove il recente decreto-legge n. 89/2024 ha rimodulato i termini per i procedimenti di cassazione camerali partecipati, abbreviandoli rispetto a quelli da celebrare in pubblica udienza.

1. IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 1.1. IL RESTYLING ALLA DIGITALIZZAZIONE • Deroga al deposito telematico

La lettera a) dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sull’art. 111- bis , comma 4, c.p.p., estendendo l’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal rea - to. Invero, alla regola dell’esclusività e dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti del procedimento penale, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 nell’art. 111- bis c.p.p., si danno due eccezioni: 1. a prima, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 110 c.p.p. viene in rilievo in presenza di atti e di documenti che, «per loro natura o per specifiche esigenze proces - suali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (art. 111- bis , comma 3, c.p.p.). 2. la seconda deroga consentita attiene agli atti compiuti personalmente dalle parti. La no- vella ha, tuttavia, riprodotto fedelmente il criterio direttivo oggetto di attuazione, in - clusa la terminologia di “parte”, la quale, a livello tecnico, parrebbe escludere l’offeso dal reato. Si stagliavano, dunque, di riflesso tutti i problemi di non poco conto che da ciò

83

Made with FlippingBook Online newsletter maker