possono derivare rispetto a quegli atti che l’offeso voglia compiere personalmente e non sia in grado di farlo per assenza di mezzi tecnologici o di alfabetizzazione informatica.
Ecco la nuova formulazione dell’art. 111, comma 4, c.p.p. «Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche»
Si superano così i dubbi interpretativi, e le eventuali eccezioni sollevate dalle parti, in ordi- ne alla legittimazione della persona offesa, a presentare personalmente in Procura (quindi senza delegare il difensore) atti come la querela, l’opposizione alla richiesta di archiviazio - ne, le memorie ecc. • Remote justice La lett c) dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 modifica l’articolo 133-ter, comma 1, secondo pe - riodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza; resta ferma l’esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici. Facendo un passo indietro e tornando alla riforma Cartabia, oltre che estendere la por - tata della partecipazione a distanza, il d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una serie di garanzie nell’art. 133- ter c.p.p., le quali sono destinate ad avere portata generale: la norma di aper- tura del nuovo titolo prevede infatti che esse si estendano a tutte le ipotesi di processo a distanza, sia quelle innovative introdotte dalla manovra nel codice, sia quelle già previste dalle disposizioni di attuazione, salvo che sia diversamente stabilito. Chiara l’impostazione di fondo: tale modalità di partecipazione può trovare cittadinanza nell’ordinamento solo a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali delle parti e il canone del contraddit - torio. Il comma 1 dell’introdotto art. 133- ter c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria, quando di - spone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Laddove non è emesso in udienza, la riforma Cartabia aveva stabilito che il decreto è no - tificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il com -
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