Dossier riforma giustizia penale Cartabia

pimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, «in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta» .

Il d.lgs. n. 31/2024 (all’art. 2, lett. c), è intervenuto sul punto così sosti - tuendo il comma 1 dell’art. 133-ter c.p.p.: «L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distan - za o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’at - to o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunica - to anche alle autorità interessate».

• La trascrizione audiovisiva delle fonti dichiarative Il comma 3- bis dell’art. 510 c.p.p., aggiunto dal d.lgs. n. 150/2022, aveva statuito che «la trascrizione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo su richiesta dalle parti». Per- tanto, veniva imitata la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovi- sive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti.

L’art. 2, lett. t, del d.lgs. n. 31/2024 abroga il comma 3-bis dell’art. 510 c.p.p., a seguito della quale si applicherà la disciplina generale di cui all’art. 139 c.p.p.: la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

Ma quando va disposta la trascrizione? Subito dopo il compimento dell’atto o anche succes - sivamente? Il rischio è che, in molti casi, nonostante la registrazione, non procedendosi alla trascrizione, finisca per aver rilievo il verbale perlopiù redatto in forma solo riassuntiva. D’altra parte, la soluzione di ritenere direttamente utilizzabile in chiave probatoria la stes - sa registrazione non si presenta esente da critiche. In caso di mancata trascrizione, non dovrebbe essere preclusa alle parti la contestazione della registrazione, ai sensi dell’art. 500, commi 1 e 2, c.p.p. Si ritiene, infatti, più in generale, che le “letture” «non saranno più tali in senso stretto: considerata la valenza documentale di video e audio registrazione non si potrà escludere che siano utilizzabili insieme ai verbali, al di là del tenore dell’art. 500, comma 2, c.p.p., che parla di dichiarazioni “lette” per la contestazione o degli artt. 511 ss., nella cui rubrica ci si riferisce alle “letture”» (Gialuz). Per sgombrare il campo da qualsiasi

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