Dossier riforma giustizia penale Cartabia

equivoco o dubbio forse avrebbe avuto senso adeguare la disciplina degli artt. 500 ss. c.p.p. e contemplare espressamente la possibilità di un ascolto dell’audioregistrazione o di una riproduzione del video.

2. IMPUGNAZIONI 2.1. IN ATTESA DEL PORTALE, IL PROCURATORE GENERALE PUÒ DEPOSITARE CARTA- CEO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE AD QUEM L’art. 10 d.lgs. n. 31/2024 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

La norma integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall’art. 87 d.lgs. n. 150/2022. Il comma 1 stabilisce che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pub - blicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

Come si legge nella Relazione tecnica, la norma tende a colmare una lacuna dovuta all’im- possibilità del deposito telematico (ossia tramite il portale deposito telematico atti pena- li, come meglio specificato dal d.m. Giustizia n. 217/2023) da parte della procura generale presso la corte d’appello, circostanza che potrebbe determinare anche la scadenza dei ter - mini previsti per l’impugnazione qualora si utilizzino gli attuali canali di comunicazione e trasmissione degli atti non telematici. Si era spesso obbligati a lunghi viaggi in macchina, da parte dei commessi, per raggiungere città della circoscrizione, e depositare brevi manu la relativa impugnazione nella cancelle- ria del giudice a quo. Con la modifica apportata dal decreto correttivo, il fascicolo processuale segue un iter op- posto: non è la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento a lavorare l’impu - gnazione e mandare il fascicolo alla Corte di appello competente, ma è la cancelleria di quest’ultima a richiamare a sé il fascicolo processuale.

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