Gli adempimenti della cancelleria della Corte di appello che riceve l’im - pugnazione cartacea del PG Lo stesso art. 10 del d.lgs. n. 31/2024 scandisce in dettaglio tutti i passaggi successivi al deposito cartaceo dell’impugna- zione nella cancelleria del giudice ad quem : • il personale di cancelleria addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del proce - dimento trasmessi ai sensi del comma 2 (comma 1); • dell’avvenuto deposito dell’impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette alla corte di appello, “senza ritardo”, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento (comma 2); • l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudi - ce che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello (comma 3).
3. IMPUGNAZIONI PENALI 3.1. DAL 1° LUGLIO 2024 IN VIGORE IL RITO CARTABIA
La mancata ulteriore proroga delle norme pandemiche sulle impugnazioni – con conse - guente abbandono del “rito Covid” ed entrata in vigore delle novelle tracciate nel d.Lgs. n. 150/2022 – comporta che per le impugnazioni depositate dal 1° luglio 2024 si applicherà il “rito Cartabia”. In questa tematica non è intervenuto il decreto legislativo n. 31/2024. Tuttavia, un altro e recente intervento “correttivo” della riforma Cartabia in argomento si è avuto da parte del recente decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, in corso di conversione, che ha accorciato tutti i termini relativi ai procedimenti di cassazione da svolgersi nelle forme ex art. 127 c.p.p. Ma proseguiamo con ordine. Vediamo dapprima l’avvicendarsi tra il “rito Covid” e quello Cartabia, per coglierne le differenze e i possibili vulnus al diritto di difesa. 3.2. IL RITO COVID PER IL GIUDIZIO DI APPELLO Il rapido espandersi dell’emergenza pandemica, ha costretto il Governo ha intervenire in via d’urgenza derogando all’oralità del processo penale (per impedire il dilagare dei conta- gi da Covid-19) e prevedendo che la trattazione dei giudizi di impugnazioni fosse, di regola, quella scritta, mentre la discussione orale andasse espressamente richiesta dalle parti.
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