Più precisamente, l’art. 23 d.l. n. 149/2020, convertito nell’art. 23- bis l. n. 176/2020 , come prorogato fino al 30 giugno 2024 , prevedeva che: • per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procedeva in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’im - putato manifesti la volontà di comparire (comma 1); • entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero for- mulava le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della cor- te di appello per via telematica (comma 2); • la cancelleria inviava l’atto immediatamente, per via telematica, ai di- fensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udien - za, potevano presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica (ancora comma 2); • la Corte di appello decideva senza discussione orale, deliberando (an- che in video collegamento durante la fase acuta del Covid-19) e il di - spositivo della decisione veniva comunicato alle parti (comma 3); • la richiesta di discussione orale veniva formulata per iscritto dal pub - blico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e veniva trasmessa alla cancelleria del- la corte di appello. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesi- me modalità l’imputato formulava, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza (comma 4).
3.3. IL RITO COVID PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE Il medesimo procedimento è stato disegnato per i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte dall’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, anch’esso convertito in L. 176/2020.
Il rito Covid in Cassazione, applicato anch’esso fino a pochi giorni fa (ossia il 30 giugno 2024) stabiliva che: • per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p. la Corte di cassazione procedeva in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale; • entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore ge- nerale formulava le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; • la cancelleria provvedeva immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
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