Dossier riforma giustizia penale Cartabia

entro il quinto giorno antecedente l’udienza, potevano presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica cer- tificata, le conclusioni; • anche i giudici del collegio di Cassazione deliberavano senza discussio - ne orale, deliberando e il dispositivo della decisione veniva comunicato alle parti; • la richiesta di discussione orale era formulata per iscritto dal procura - tore generale o dal difensore cassazionista entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo PEC alla cancelleria.

3.4. IL RITO CARTABIA IN APPELLO Il d.lgs. n. 150/2022, ponendosi in linea di continuità con il rito sperimentato durante il pe- riodo di emergenza da Coronavirus e traendo spunto dalla esperienza maturata nel periodo emergenziale, delinea negli artt. 598- bis , 610 e 611 c.p.p. lo svolgimento dei giudizi di im- pugnazione (appello e ricorso per cassazione) sulla falsariga della del rito Covid. In particolare, si cristallizza definitivamente come regola quella che, col rito Covid, è stata l’eccezione al contraddittorio orale nei giudizi di appello e di cassazione (che restano di re - gola non partecipati), introdotta per ragioni di contenimento del contagio da Coronavirus e, adesso, calzante a pennello per il raggiungimento dei programmati obiettivi fissati nel PNRR. La modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello (e di quello di cassazione) è quella scritta.

Art. 598- bis c.p.p.: il rito non partecipato in camera di consiglio stabili- sce che, fissata la data di udienza: • fino a 15 giorni prima, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie. Entro tale termine, inoltre, può essere presentata richiesta di concordato; • fino a 5 giorni prima, le parti possono depositare memorie di replica; • il provvedimento di deliberazione della sentenza della Corte di appello, emesso a seguito della camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 c.p.p.; • l’art. 41, lettera ee), d.lgs. n. 150/2022 ha previsto che l’avviso del depo - sito, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti (art. 167- bis disp. att. c.p.p.).

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