Dossier riforma giustizia penale Cartabia

L’oralità, in ogni caso, può essere recuperata con la richiesta di trattazione orale avanzata dalle parti e nelle altre ipotesi tassativamente previste: • l’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di parteci - pare all’udienza (così nella formulazione originaria dell’art. 598-bis c.p.p. della riforma Cartabia).

L’INTERVENTO AGGIUNTIVO DEL DECRETO CORRETTIVO • il procuratore generale. La lett. z) dell’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 (c.d. de - creto “correttivo” Cartabia) ha specificato, aggiungendo un capoverso dopo il primo periodo del comma 2 dell’art. 598- bis c.p.p., che «in caso di appello proposto dal pubblico ministero, nel qual caso la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale» . Alla luce del novum normativo, si precisa che la richiesta di trattazione ora - le, qualora la parte impugnante sia la pubblica accusa, venga depositata non dall’ufficio del pubblico ministero impugnate, ma da quello della Procura generale cui è stata assegnata la trattazione dell’appello. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza , non più a ritroso rispetto alla data di udienza fissata (come era previsto nel “rito Co- vid” ma) nel termine di quindici giorni dalla notifica del vocatio in iudicium o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

• La richiesta di trattazione orale è irrevocabile. Il Legislatore della riforma Cartabia su - pera così certa giurisprudenza formatasi sotto il rito Covid che, una volta richiesta ed accolta la istanza di trattazione orale, poiché una siffatta opzione opera nei confronti di tutti i soggetti del processo, l’eventuale rinunzia ad essa, per essere valida, deve pro- manare non dal solo soggetto richiedente, come nella fattispecie, ma da tutte le parti convolte dal giudizio (Cass. pen., Sez. III, n. 26787/2023) Tuttavia, anche se le norme pandemiche nulla prevedevano in argomento altri approdi ermeneutici della Cassazione in tema di procedimento di ap- pello camerale cartolare emergenziale ex art. 23- bis si erano già pronun- ciati in tal senso: per Cass. pen., Sez. VI, n. 22248/2021 , ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provve- dendo al deposito di conclusioni scritte.

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