Dossier riforma giustizia penale Cartabia

• Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la parte - cipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’art. 127 c.p.p.. • Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. Su quest’ultimo aspetto della comunicazione si colma una lacuna del “rito Covid”, in quanto non stabiliva alcuna particolare formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale: non era prevista una qualche invalidità nel caso in cui, formulata da una delle parti la richiesta di discussione orale, non fosse stata data comunica - zione alle altre parti del fatto che il giudizio si sarebbe svolto, nella data già stabilita, non più nelle forme della trattazione cartolare ma in quelle della discussione in presenza. Anche in questo caso, comunque, la Suprema Corte aveva fornito risposta positiva, determinandosi in mancanza, ove l’udien- za venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. ( Cass. pen., Sez. VI, n. 6673/2022 ). • Per non essere troppo stretti con i tempi di richiesta della trattazione orale (e consentire di trovare l’accordo col procuratore generale per concordare la pena), è stato allungato il termine per comparire che adesso non può essere inferiore (non più a 20 ma) a 40 giorni e che in questa finestra temporale vada notificato ai difensori. 3.5. I CASI DI TRATTAZIONE ORALE IN APPELLO DISPOSTI EX OFFICIO La competente corte territoriale può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la parte - cipazione delle parti: • per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’art. 601 c.p.p.; • i giudici d’appello, in ogni caso, dispongono che l’udienza si svolga in presenza quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603 c.p.p.; • quando la corte ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti. In tale ipotesi dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’art. 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notifi - cato alle altre parti.

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