3.6. IL RITO CARTABIA IN CASSAZIONE L’art. 611 c.p.p., come rivisto dall’art. 35 d.lgs. n. 150/2022, ribadisce la regola della tratta- zione scritta del giudizio di Cassazione, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato e diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali Con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza delle varie proroghe della normativa introdotta dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ot - tenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a con - trastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risar- citoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Cass. pen., Sez. IV, n 7214/2024). • Con riferimento al termine a comparire, ai sensi dell’art. 610, comma 5, c.p.p., almeno 30 giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore ge- nerale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio (termine ridotto a 20 giorni dal recente d.l. n. 89/2024 per i procedimenti da trattare con le forme previste dall’art. 127 c.p.p.). • Resta invariato che fino a 15 giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie (adesso, 10 giorni per i camerali partecipati) e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica (3 per i camerali partecipati). LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE NELLA FORMULAZIONE ORIGI- NARIA DEL “RITO CARTABIA” Il comma 1- bis dell’art. 611 c.p.p. prevede che nei procedimenti per la deci - sione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o in abbre- viato il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono avanzare richiesta di trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: • sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza del- le forme previste dall’art. 127 c.p.p.;
• sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’art. 598- bis c.p.p.;
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