Dossier riforma giustizia penale Cartabia

• in tutti i casi in cui l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di com - parazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. • Le richieste di cui al comma 1- bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza (sul punto, come vedremo, è intervenuto il re - cente d.l. n. 89/2024)

Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la Suprema Corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indican- do se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio. 3.7. I CASI DI TRATTAZIONE ORALE IN CASSAZIONE DISPOSTI EX OFFICIO La Suprema Corte può disporre ex officio che, negli stessi casi di cui al comma 1- bis , dell’art. 611 c.p.p., • l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame (art. 611, comma 1- quater , c.p.p.) dan - done comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza. • altra ipotesi di deroga alla trattazione scritta del giudizio di legittimità, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si ha qualora la Cassazione ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa. In questo caso, la Suprema corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipa- zione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza (comma 1- sexies ). 3.8. IL RECENTE D.L. N. 89/2024 E LE INTRODOTTE DIVERSE TEMPISTICHE DEL RITO COVID NEI PROCEDIMENTI CAMERALI PARTECIPATI DI CASSAZIONE A completare il nuovo assetto normativo sul dispiegarsi del contraddittorio (di regola scrit- to, mentre la forma orale va attivata dalle parti o ex officio dal giudice dell’impugnazione) nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, l’art. 11 del recente decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, intitolato «disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di inte - resse strategico, per il processo penale e in materia di sport» , pubblicato in pari data nella gazzetta ufficiale n. 151/2024, ed entrato in vigore il 30 giugno 2024, modificando gli artt.

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