610 e 611 c.p.p. completa il quadro di ristrutturazione dei giudizi di impugnazione, inter- venendo solo alcuni giudizi dinanzi alla Suprema Corte, limitatamente ai procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
Modifiche all’art. 610, comma 5, c.p.p. • Intervento di restyling . Viene anzitutto modificato il comma 5 dell’art. 610 c.p.p., dove le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguen- ti: che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611» . A seguito della novum legislativo, quindi, questo comma stabilisce che quanto segue: «Al - meno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611» (in neretto le parti innovate). In effetti, la vecchia formulazione poteva lasciare adito alla lettura per la quale la trattazione cartolare nel giudizio in Cassazione, senza la presenza delle parti, non era la regola, ma solo una mera alternativa. Il restyling della norma, invece, ribadisce che la forma “ordinaria” del contradditorio è quella scritta, “salvo” che venga disposta, ad istanza di parte o ex offi- cio , la discussione orale. • Con effetti pratici più sostanziali è l’altra modifica apportata al comma 5 dell’art. 610 c.p.p., il quale prevede una differenziazione per il termine a comparire nei diversi procedimenti che si svolgono in sede di legit - timità. In particolare, per l’art 11, comma 1, lettera b) d.l. n. 89/2024, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza». I NUOVI TERMINI (PIÙ BREVI) PER I CAMERALI PARTECIPATI • Il termine a comparire: viene, dunque, introdotto, rispetto ai 30 giorni stabiliti di norma come il periodo entro il quale la cancelleria deve av- visare il procuratore generale e i difensori della data dell’udienza, un lasso temporale più breve per questi adempimenti, fissato in 20 giorni, e che concerne i procedimenti da trattare con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., quindi, quelli da doversi celebrare in camera di consiglio. L’accorciamento dei tempi di svolgimento del procedimento prosegue nel successivo comma 2 dell’art. 11 del neo decreto con le modifiche ap - portate all’art. 611 c.p.p. e che riguardano: • il termine per motivi nuovi e memorie: se, il primo periodo prevedeva e prevede tutt’ora un termine di quindici giorni prima della data fissata
94
Made with FlippingBook Online newsletter maker