Dossier riforma giustizia penale Cartabia

per l’udienza, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termi- ni per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni» . • il termine per memorie di replica passa, invece, da cinque prima dell’u- dienza (che resta invariato per i procedimenti diversi da quelli “came - rali 127 c.p.p.) a tre giorni. • il termine per la richiesta di trattazione in pubblica udienza: il com - ma 1-ter dell’art. 611 c.p.p. – che prima dell’avvento del d.l. n. 89/2024 prevedeva, come visto, che le richieste di trattazione orale presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’av- viso di fissazione dell’udienza – viene sostituito dal seguente: «Le ri - chieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127».

Rimane dunque fermo che le richieste, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione dei richiedenti per la decisione, secondo le modalità previste da questo comma 1- bis , sono irrevocabili e, di conseguenza, non si può rinunciare ad esse una volta formulate.

La richiesta di trattazione orale va adesso depositata “solo” in cancelleria e non può essere contenuta nell’atto di impugnazione Viene così risolta l’annosa quaestio che stava determinando l’insorgenza di un contrasto interpretativo laddove la richiesta di trattazione orale venga richiesta all’interno dello stesso atto di impugnazione. Qualche pronuncia di legittimità ha ritenuto possibile che la richiesta di trattazione orale possa essere contenuta già nell’atto di impugnazione in quanto la norma si limita a disporre che la richiesta di trattazione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza (Cass. pen., Sez. VI, n. 12986/2023; Sez. II, n. 33310/2023). Per un contrapposto orientamento riteneva, invece, il dettato normativo impone un requisito di ammissibilità, nel senso che la richiesta presen - tata con modalità diverse (e quindi anche con l’atto di appello) da quelle espressamente previste precluda il suo accoglimento: Cass. pen., Sez. V, n. 43782/2023). Come detto, quest’ultimo orientamento è stato quello avallato dal d.l. n. 89/2024, con l’espressa previsione che la richiesta di trattazione orale va presentata “esclusivamente” in cancelleria.

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