Dossier riforma giustizia penale Cartabia

3.9. IL DIRITTO TRANSITORIO

L’art. 11, comma 3, d.l. n. 89/2024 dispone che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024» . La disposizione è alquanto opportuna (e giustifica il ricorso alla decretazio - ne d’urgenza) perché consente di far coincidere temporalmente l’inizio di entrata in vigore del “rito Cartabia” a tutti i procedimenti di impugnazione (di appello e di Cassazione) ai gravami depositati a partite dal 1° luglio 2024.

3.10. RITO COVID RIMASTO IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2024 Il congelamento dell’entrata in vigore del rito Cartabia, e conseguente ultrattività del “rito Covid” – regolato, come visto, nei decreti-legge nn. 137 e 149 del 2020, entrambi convertiti nella L. n. 176/2020 per il periodo emergenziale Covid-19 e prorogate fino al 30 giugno 2024 (da ultimo, dall’articolo 11, comma 7, del d.l. n. 215/2023, convertito, con mo- dificazioni, in l. n. 18/2024, c.d. “milleproroghe 2024”) – è stato legato alle difficoltà di ordine pratico che ne sarebbero derivate operatività del “rito Cartabia” fin da subito (ossia dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022): • le nuove disposizioni disciplinanti il giudizio di appello e di cassazione, facendo appli- cazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite Lista (n. 27614/2007) – se - condo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all’epoca di definizio- ne dell’iter formativo del provvedimento impugnabile – dovevano applicarsi solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (quindi il 30 dicembre 2022). Una simile interpretazione avrebbe posticipa - to per un non breve periodo l’applicazione delle rilevanti novità in tema di giudizio di appello e di cassazione previste dalla riforma Cartabia, non rendendo chiaro, peraltro, nelle more quale disciplina sarebbe stata applicabile. • Con riguardo alle udienze fissate a partire dai primi mesi dell’anno 2023, per i processi già pendenti in appello, relativi a sentenze di primo grado emesse prima dell’entrata in vigore della riforma – per le quali non sarebbe stata più applicabile la disciplina emer- genziale pandemica, ma nello stesso tempo, facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite Lista , non si poteva applicare neppure la nuova disciplina del giudizio di appello prevista dalla riforma Cartabia – dovevano “riesumarsi” le nor - me previste dal codice di rito, temporaneamente “sospese”, per effetto della discipli - na emergenziale. Sicché, il termine a comparire sarebbe stato necessariamente di venti

96

Made with FlippingBook Online newsletter maker