Dossier riforma giustizia penale Cartabia

A questo indirizzo se ne contrapponeva un altro – coevo – interno alla stes- sa sezione II penale (n. 49644/2023) ed abbracciato anche da altre sezioni di legittimità ( Cass. pen., Sez. VI, n. 15115/2024 e n. 12157/2024 ) secondo il quale, invece, il nuovo termine a comparire non inferiore a 40 giorni recato dalla nuova disciplina di cui all’art. 601, comma 3, c.p.p. è vigente e decorre già dalla data del 30 dicembre 2022. Ne consegue che l’inosservanza del nuovo termine a comparire, inerendo alla partecipazione al giudizio dell’imputato, determina una nullità di ca- rattere generale, ex art. 178, lett. c), c.p.p. che, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., deve essere rilevata di ufficio, ovvero dedotta prima della deliberazione del- la sentenza di appello (così, Cass. pen., Sez. IV, n. 48056/2023 ). La Seconda sezione, con le ordinanze gemelle del 5-18 aprile 2024, nn. 16364 e 16365, ha sottoposto alle Sezioni Unite una duplice questione interpretativa: • da quando deve considerarsi vigente l’art. 601 c.p.p., come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 del predetto decreto (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto, dal 30 giugno 2024); • se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferi - mento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata”. Con due massime (con le diramate informazioni provvisorie nn. 9 e 10 del 2024 ) il Supremo Collegio riunito all’udienza del 27 giugno 2024, ha defi - nito il contrasto affermando che la disciplina dell’art. 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall’art. 34 comma 1, lett. g) della riforma Cartabia che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio d’appello è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (e ha ritenuto conseguentemente assorbita la seconda questione). In perfetta sintonia col il legislatore (e per evitare nullità che avrebbero portato indie - tro i processi con allungamento dei tempi processuali, qualora si fosse sposato il secondo orientamento suindicato), quindi, anche per il termine a comparire per i procedimenti in appello, il “rito Cartabia” si applicherà solo per gli appelli depositata dal 1° luglio 2024. 3.12. IL PASSAGGIO DAL “RITO COVID” AL “RITO CARTABIA” NON È INDOLORE PER GLI AVVOCATI: I VULNUS AL DIRITTO DI DIFESA L’avvicendamento tra “rito Covid” e quello delineato dal d.lgs. n. 150/2022 comporterà

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