Dossier riforma giustizia penale Cartabia

notevoli aggravi per gli avvocati che mineranno il contraddittorio nelle ipotesi di trattazio - ne cartolare dell’impugnazione.

Dal raffronto delle norme del “rito Covid” (tracciati artt. 23 d.l. n. 149/2020 per il giudizio di appello, e 23 d.l. n. 137/2020 per il procedimento in Cas- sazione, come convertiti in l. 176/ 2020) e di quelle del “rito Cartabia (artt. 598- bis e 611 c.p.p.) emerge che non è più previsto che la cancelleria prov - veda a comunicare “immediatamente” ai difensori di tutte le parti le con - clusioni scritte del procuratore generale. Ciò onererà i difensori delle par- ti private a richiedere alle cancellerie della Corti territoriali e della Corte di Cassazione le richieste conclusive del procuratore generale entro termini molto ristretti (pochissimi giorni)..

Urge intervento normativo correttivo sul punto: se vogliamo consentire al difensore dell’imputato di esercitare cartolarmente il diritto di difesa, le conclusioni del procuratore generale le vanno comunicate; e comunicate celermente, come previsto dalla normativa pandemica. Se lo svolgimento del giudizio di impugnazione è “di regola” è cartolare, la difesa dell’imputato deve essere portata a conoscenza delle posizioni conclusive delle altre parti: altrimenti non si attua il contraddittorio differito. Insomma, il sacrificio all’orali- tà, imposto alle parti come contraltare alla velocizzazione del processo abbisogna di esse- re “bilanciato” dalla possibilità per le difese di conoscere immediatamente le conclusioni della pubblica accusa. Altrimenti si avrà un contraddittorio monco, svuotandosi il giudizio e non si realizzandosi, in definitiva, un giusto processo fair trial . • Inoltre, non sembra più essere prevista la comunicazione del dispositivo alle parti dalla cancelleria della corte di cassazione. Mentre, come visto la riforma Cartabia ha chiarito che l’avviso del deposito, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti (aggiunto art. 167- bis disp. att. c.p.p.), analogo onere comunicativo non è stato riportato per le pro - nunce della Suprema Corte. 4. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE – GIURISPRUDENZA Chiudiamo questo dossier – rispettando sempre il taglio pratico – cercando di fornire dei suggerimenti agli avvocati, ragionando su alcuni dubbi che hanno impegnato la giu - risprudenza, anche di legittimità, in ordine al corretto avanzamento della richiesta di trattazione orale.

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