In sostanza, dunque, i “ de-identified data” dell’ADPPA sono i dati anonimi o anonimizzati di cui al Considerando 26 del GDPR (che a tali dati, parimenti, non si applica). Quanto ai dati dei lavoratori (“ employee data ”), che non sono “ covered data ”, per essi si intendono” [cfr. articolo 2.8 (C) ADPPA]: • le informazioni relative a un candidato a una posizione lavorativa raccolte da una entità soggetta all’ADPPA che agisce come potenziale datore di lavoro rispetto a tale candi- dato nel corso delle procedure selettive o di assunzione, purchè tali informazioni siano raccolte, trattate o trasferite dal potenziale datore di lavoro esclusivamente per scopi correlati allo stato del lavoratore come candidato attuale o precedente di tale datore di lavoro; • le informazioni professionali di contatto di un lavoratore, inclusi il suo nome, posi- zione lavorativa, titolo professionale, numero telefonico aziendale, indirizzo di lavo- ro, indirizzo di posta elettronica di lavoro fornito dal datore a un lavoratore che agisce nella propria capacità professionale, a condizione che tali informazioni siano raccolte, trattate o trasferite esclusivamente per scopi relativi alle attività professionali di tale lavoratore interessato; • informazioni di contatto di emergenza raccolte da un datore di lavoro che si riferiscono a un lavoratore di tale datore di lavoro, a condizione che tali informazioni siano raccol- te, trattate o trasferite esclusivamente allo scopo di avere in archivio informazioni di contatto riferite al lavoratore da utilizzare in caso di emergenza; • informazioni relative a un lavoratore (o a un coniuge a carico, o ad altro familiare o ad altro beneficiario di tale lavoratore) che il datore di lavoro raccoglie, elabora o trasfe- risce in quanto necessarie esclusivamente allo scopo di amministrare i benefici a cui tale lavoratore (o coniuge a carico, o altro familiare o beneficiario di tale lavoratore) ha diritto sulla base della sua posizione presso quel datore di lavoro. Importante inoltre ricordare che per “lavoratore” l’articolo 2(13) ADPPA intende (indi- pendentemente dal fatto che tale lavoratore sia retribuito, non retribuito o assunto su base temporanea): “qualsiasi lavoratore, direttore, funzionario, membro del personale, indivi- duo che lavora come appaltatore, tirocinante, volontario o stagista di un datore di lavoro”. A differenza del GDPR, che pur rinviando alle normative nazionali degli Stati membri le norme integrative dei principi generali del GDPR (cfr. art. 88 GDPR) tutela comunque anche i lavoratori quali “interessati”, la scelta del Legislatore USA è quella della totale esclusione di ogni forma di garanzia sugli “ employee data ” come sopra individuati.
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