Guida American Data Privacy

Quanto alle cosiddette “informazioni disponibili pubblicamente”, come detto esclu- se dall’ambito di applicabilità dell’ADPPA, la legge americana ci fornisce all’articolo 2(23) una specifica definizione e un elenco di quelle che vanno considerate informazioni pubblicamente disponibili da escludere dall’ambito di applicazione. In linea generale, la dizione le “informazioni disponibili pubblicamente” sono quelle che una entità soggetta all’applicazione dell’ADPPA ritenga ragionevolmente siano state legalmente messe a disposizione e rese disponibili al pubblico in generale in quanto: • tratte da archivi governativi federali, statali, locali, a condizione che la entità soggetta all’ADPPA raccolga, processi e trasferisca tali informazioni in conformità a qualsiasi restrizione o condizione di utilizzo apposta alla relativa informazione dalla competente autorità governativa; • ampiamente diffuse dai media [ai sensi dell’articolo 2(36) per “mezzi di comunicazione ad ampia diffusione” si intendono “le informazioni disponibili al pubblico in generale, comprese le informazioni contenute in un elenco telefonico o in un elenco online, in un programma televisivo, Internet o radiofonico, nei mezzi di informazione o in un sito Internet disponibile al pubblico in generale su base illimitata, ma non include una rap- presentazione visiva oscena (come definita nella sezione 1460 del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti)”]; • disponibili su siti web o nell’ambito di servizi online per tutto il pubblico, sia gratuita- mente che a pagamento, inclusi in casi in cui sia richiesto al pubblico di effettuare una procedura di login al sito web o al servizio online; le informazioni non si considerano a disposizione dei membri del pubblico in generale se la persona che le ha rese disponibili attraverso il sito web o il servizio online ha ristretto l’accesso alle informazioni ad una specifica audience [cfr. art. 2(23)B.(i) ADPPA]; • oggetto di rivelazione effettuata al pubblico in conformità a quanto previsto dalle nor- mative federali, statali o locali; • tratte da immagini relative alla presenza fisica di una persona fisica in un luogo pubbli- co, esclusi i dati raccolti da un dispositivo in possesso dell’interessato. • Infine, la dizione di “informazioni disponibili pubblicamente” non include in ogni caso: • qualsiasi rappresentazione visiva oscena (come definita ai fini della sezione 1460 del titolo 18, Codice penale degli Stati Uniti); • informazioni create dall’incrocio di altre informazioni tratte da svariate fonti indipen- denti pubblicamente disponibili che non rivelano dati sensibili dell’interessato; • informazioni biometriche;

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