che il datore potrà accedere a tali comunicazioni. Sempre a differenza del GDPR, l’ADPPA considera sensibili anche: i dati di ubicazione idonei a evidenziare la precisa geolocalizzazione, le credenziali di autenticazione a dispositivi e gli account creati; i codici di accesso o di sicurezza relativi a un account o a un dispositivo. Con riferimento ai dati idonei a rivelare l’esatta e precisa geolocalizzazione, inoltre, l’articolo 2(20) ADPPA ulteriormente definisce (contrariamente al GDPR che non offre una analoga e precisa definizione) le “informazioni sull’esatta geolocalizzazione” come le informazioni che rivelano l’ubicazione fisica - passata o presente - di una persona fisica o di un dispositi- vo che identifica o è collegato o ragionevolmente collegabile a una o più persone fisiche, con una precisione sufficiente a identificare le informazioni di localizzazione a livello stradale o la posizione di una persona fisica entro un raggio di 1.000 piedi o meno. Non sono invece “informazioni sull’esatta geolocalizzazione” quelle che possono trarsi esclusivamente dal contenuto visivo di un’immagine. Per quanto riguarda i dati dei minori, sono considerate sensibili tutte le informazioni riferite a una persona minore di 17 anni che un titolare del trattamento tratti consapevolmente. Tutta una sezione dell’articolo 2(24) ADPPA è relativa a informazioni, immagini e contenuti assolutamente riservati e conservati su supporti o dispositivi. Sono dunque “dati sensibili”: le informazioni sul calendario o quelle contenute nell’agenda o nella rubrica, i log di testo o telefonici; le foto, le registrazioni audio o video mantenute per uso privato da una perso- na fisica, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano archiviate sul dispositivo dell’individuo o in una posizione separata sul dispositivo di una persona fisica; una fotogra- fia, un film, una registrazione video o similari che mostri le parti intime di una persona fisica, nudo o in indumento intimo. Si tratta, come è intuibile, di tipici e possibili contenuti riservati che possono essere conservati dall’interessato nei vari folder di uno smartphone. Particolare, poi, che siano considerate sensibili anche le informazioni che rivelano il con- tenuto o i servizi video richiesti o selezionati da una persona fisica presso un fornitore di servizi di trasmissione televisiva, servizi via cavo, servizi satellitari o servizi multimediali in streaming. Non solo – come ci si aspetterebbe – i contenuti o i servizi selezionati e in grado di rivelare l’orientamento sessuale del richiedente, ma in generale qualsiasi conte- nuto o servizio richiesto. Per il resto, la definizione di “dati sensibili” nell’ADPPA coincide con le informazioni di particolare natura identificate anche dal GDPR: • le informazioni idonee a rivelare il comportamento o l’orientamento sessuale, quan- do la loro rivelazione non sia coerente con le ragionevoli aspettative di riservatezza dell’interessato;
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