• qualsiasi informazione che descrive o rivela la salute fisica, mentale, la disabilità, la dia- gnosi, le terapie sanitarie e i trattamenti sanitari passati presenti o futuri di una persona fisica; • i dati biometrici; • i dati genetici. L’articolo 2(3) dell’ADPPA definisce le “informazioni biometriche” come dati generati dall’elaborazione tecnologica delle caratteristiche biologiche, fisiche o fisiologiche univo- che di una persona fisica che è collegato o ragionevolmente collegabile a una persona fisica, inclusi:
• impronte digitali; • impronte vocali; • scansioni dell’iride o della retina; • mappatura facciale o mappatura manuale, geometria o modelli; o • andatura o movimenti fisici di identificazione personale.
Come già chiarito dal GDPR (cfr. Considerando 51) anche per il Legislatore USA Il termine “informazioni biometriche” non include: • una fotografia digitale o fisica; • una registrazione audio o video; o • dati generati da una fotografia digitale o fisica o da una registrazione audio o video che non possono essere utilizzati per identificare una persona fisica. L’articolo 2(15) dell’ADPPA definisce le “informazioni genetiche” come i dati, indipenden- temente dal formato, che riguardano le caratteristiche genetiche di una persona, incluse: a. i dati di sequenza grezzi che risultano dal sequenziamento dell’estratto completo di una persona fisica o di una parte dell’acido desossiribonucleico (DNA) estratto; b. le informazioni genotipiche e fenotipiche risultanti dall’analisi dei dati della sequenza grezza. Infine, sono dati sensibili anche quelli raccolti, trattati o trasferiti allo specifico scopo di identificare tutte le categorie di dati sopra elencate e discusse, restando inoltre fermo che la Federal Trade Commission può anche in futuro integrare in via regolatoria l’elenco dell’ADPPA con riferimento ai dati sensibili, anche a seguito di qualsiasi nuovo metodo di raccolta, trattamento o trasferimento dei dati, includendo qualsiasi categoria aggiuntiva di dati da ritenere sensibili e da sottoporre al medesimo livello di protezione garantito per i dati sensibili dell’art. 2(24) appena sopra analizzato.
19
Made with FlippingBook Online newsletter maker