Guida American Data Privacy

per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo dei dati (che dunque possono essere oggetto anche di licenze commerciali).

> LE ALTRE PRINCIPALI DEFINIZIONI GIURIDICHE Le altre definizioni giuridiche contenute all’articolo 2 del ADPPA evidenziano aspetti e scelte legislative interessanti. A partire dalla definizione dei cosiddetti “Large data holder” [cfr. art. 2(17) ADPPA], che identifica una particolare categoria di entità soggette all’ADPPA per le quali sono previste peculiari disposizioni, come vedremo. L’ADPPA definisce “Grande detentore di dati personali” una entità o un fornitore di servizi che nell’ultimo anno solare: a. abbia avuto entrate lorde annuali pari o superiori a 250.000.000 di dollari (per “entra- te” l’ADPPA intende le entrate lorde che un’entità o un fornitore di servizi - non orga- nizzato per svolgere attività per il proprio profitto o per quello dei suoi membri - abbia ricevuto in qualsiasi forma, da tutte le fonti, senza sottrarre alcun costo o spesa, inclusi contributi, doni, sovvenzioni, quote o altre valutazioni, entrate da investimenti o pro- venti dalla vendita di proprietà reali o personali); e b. abbia raccolto, trattato o trasferito: • i dati personali soggetti all’ADPPA riferiti ad almeno 5.000.000 di persone fisiche o a dispositivi che identificano o sono collegati o ragionevolmente collegabili a uno o più persone fisiche; e • i dati sensibili riferiti ad oltre 200.000 persone fisiche o a dispositivi che identificano o sono collegati o ragionevolmente collegabili a uno o più persone fisiche. La definizione di Large Data Holder non comprende in ogni caso le ipotesi in cui l’entità soggetta all’ADPPA o il fornitore di servizi – pur potendo rientrare nella definizione vista in base ai parametri numerici e quantitativi appena sopra visti - raccoglie e tratta:

• indirizzi e-mail personali; • numeri di telefono personali;

• le credenziali di una persona fisica o di un dispositivo per consentire all’individuo o al dispositivo di effettuare il log-in e di accedere a un account amministrato dall’entità o dal fornitore di servizi. Altra definizione è quella di “Algoritmo” [cfr. art. 2(2) ADPPA], considerato che in ma- teria di trattamenti basati su algoritmi l’ADPPA prevede specifiche prescrizioni. Per “al- goritmo” si intende nella legge americana sui dati un processo computazionale che uti- lizza tecniche di apprendimento automatico, di elaborazione del linguaggio naturale, di

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