intelligenza artificiale o altre tecniche di elaborazione computazionale di complessità simi- le o superiore, che prende una decisione o facilita il processo decisionale umano in relazio- ne ai dati soggetti all’ADPPA, anche per determinare la fornitura di prodotti o servizi o per classificare, ordinare, promuovere, raccomandare, amplificare o determinare in modo si- mile la consegna o la visualizzazione di informazioni a una persona fisica. Come è facilmente intuibile, questa definizione – che da un punto di vista tecnologico è in linea con le definizioni di “algoritmo” e di “Intelligenza Artificiale” che ad esempio possia- mo ritrovare nella proposta di Regolamento generale UE sull’IA (AI Act) – appare comunque essere caratterizzata da un ambito applicativo che è quello commerciale e consumeristico: il riferimento alla fornitura di prodotti e servizi, a sistemi di rating e di raccomandazione, alle modalità peculiari di visualizzazione delle informazioni (probabilmente basate su profila- zione) rimandano difatti a contesti appunto commerciali e consumeristici. Sono molte altre le definizioni che caratterizzano l’ADPPA quale normativa data protection intensamente caratterizzata da un’impronta commerciale e consumeristica. Si pensi alla definizione di “ricerca di mercato” di cui all’articolo 2(18). Per “ricerca di mercato” si intende la raccolta (intesa come abbiamo visto sora, anche come “acquisto”), il trattamento o il trasferimento di dati ragionevolmente necessari e proporzionati per ef- fettuare ricerche nel mercato o la commercializzazione e il marketing di prodotti, servizi o idee, laddove i dati non sono: a. integrati in un prodotto o servizio; b. utilizzati in altro modo per contattare una persona fisica o un dispositivo di una persona fisica; o c. utilizzati per inviare pubblicità o comunicazioni marketing a una persona fisica o al suo dispositivo. O si pensi, anche, alla definizione di “pubblicità mirata” che significa “mostrare a una persona fisica o a un dispositivo identificato da un identificatore unico una pubblicità o un contenuto online selezionati in base a preferenze, caratteristiche o interessi noti o previsti associati alla persona fisica o al dispositivo identificato da un identificatore unico”. La definizione non include invece: • la pubblicità o le comunicazioni marketing trasmesse a una persona fisica o a un suo dispositivo in risposta a una richiesta specifica di informazioni o a un feedback di detta persona fisica; • la pubblicità contestuale, ovvero quando una pubblicità viene visualizzata in base al contenuto o al luogo in cui viene visualizzata e non varia in base a chi sta visualizzando
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