Guida American Data Privacy

Ovviamente, il titolare del trattamento resta libero di strutturare le proprie politiche di pri- cing quando tali politiche non ricadono nei divieti appena esaminati. In tale prospettiva, la stessa section 104 prescrive che nessuna disposizione che introduce i divieti appena sopra esaminati può essere interpretata nel senso di: 1. vietare il rapporto tra prezzo di un servizio o livello di servizio fornito a una perso- na fisica e la fornitura, da parte di quest’ultima, di informazioni finanziarie raccolte e trattate in quanto necessarie allo scopo di avviare, rimborsare, fatturare o riscuotere il pagamento di un servizio o prodotto richiesto dalla persona fisica; 2. vietare al titolare del trattamento di organizzare un programma di fidelizzazione in base al quale i prodotti o servizi sono offerti come scontati o gratuiti, o di prevedere altri corrispettivi in cambio della continuazione dei rapporti commerciali tra le parti, a condizione che tali programmi di fidelity o similari siano conformi a quanto prescritto dalle normative applicabili; 3. imporre a un titolare del trattamento di avviare un programma di fidelizzazione, con relativa raccolta e trattamento dei dati, che altrimenti non organizzerebbe; 4. vietare a un titolare del trattamento di offrire a una persona fisica un incentivo finan- ziario o un altro corrispettivo per la partecipazione a una ricerca di mercato; oppure 5. vietare a un titolare del trattamento di offrire a una persona fisica diversi tipi di prezzi o funzionalità in relazione a un prodotto o servizio in base all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati. > IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA Il principio di trasparenza è disciplinato dalla section 202 (“ Transparency ”) ma è interes- sante notare come esso sia anticipato da una norma – la section 201 – rubricata “Consape- volezza dei Consumatori”. Il che – ancora una volta – conferma l’approccio strettamente consumeristico e commerciale del Legislatore statunitense alla tematica della protezione dei dati personali. In base a tale norma, entro 90 giorni dalla data di promulgazione della legge la Federal Trade Commission pubblicherà sul proprio sito web una specifica sezione in dieci lingue (che sarà accessibile e utilizzabile dalle persone con disabilità) in cui si de- scriverà e illustrerà ogni disposizione, diritto, obbligo e requisito previsti dall’ADPPA e in cui saranno elencati – separatamente, in sezioni dedicate alle persone fisiche, ai titolari del trattamento ( covered entities ) e ai responsabili del trattamento (service providers) - i rimedi, le esenzioni e le protezioni. È previsto altresì che debba essere impiegato un “lin- guaggio semplice e conciso, di facile comprensione”: esattamente uno dei pilastri della

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