centralizzati (es: particolari impostazioni del browser o dei che consentano agli interessati l’esercizio dell’opt-out attraverso un’unica interfaccia). Tuttavia, l’opt-out non può essere esercitato nei casi in cui la raccolta, il trattamento o il trasferimento dei dati personali si fondano su uno dei casi di perseguimento delle finalità previste alla section 101(b) dai nn. 1 a 11 (es. adempimento di obblighi legali; esecuzione di transazioni, autenticazione degli utenti, controlli di sicurezza, etc). Un particolare caso di opt-out è quello verso la pubblicità targettizzata o “mirata”. Chi svolge attività e trattamenti del genere è obbligato: a. prima di effettuare tale pubblicità mirata e in ogni momento successivo, a fornire all’in- teressato modalità chiare e di facile esecuzione per opporsi alla ricezione di pubblicità mirata; b. a rispettare le scelte di opt-out notificate dall’interessato; e c. a consentire all’interessato di vietare a monte tale pubblicità mirata attraverso un mec- canismo di opt-out tra quelli che – come visto sopra – saranno individuati dalla Federal Trade Commission come mezzi idonei. In nessun modo i Titolari del trattamento potranno condizionare, anche in via di mero fat- to, o tentare di condizionare l’esercizio dei diritti individuali di revoca del consenso e op- posizione, adottando ad esempio dichiarazioni o affermazioni false, fittizie, fraudolente o materialmente fuorvianti oppure impostando la progettazione, la modifica o la manipo- lazione di qualsiasi interfaccia utente con lo scopo o l’effetto sostanziale di oscurare, sov- vertire o compromettere l’autonomia, il processo decisionale o la scelta dell’interessato di esercitare tali diritti. Quindi su trattamenti particolarmente delicati – come la pubblicità mirata, che eviden- temente si basa sulla profilazione e sul tracciamento della navigazione dell’interessato su reti di comunicazione e elettronica - la section 204 dell’ADPPA, a differenza del GDPR (che fonda detti trattamenti su un rigoroso meccanismo di opt-in o consenso chiaro, informato, consapevole e granulare), sposta la prospettiva di chiarezza e trasparenza su meccanismi di opt-out preventivo o successivo, ferma restando che l’attività e i trattamenti pubblici- tari – in assenza di consenso – appaiono legittimi se l’interessato non si oppone con un comportamento proattivo e l’impiego dei mezzi che devono essere messi a sua disposizio- ne per l’opposizione. Resta comunque fermo il divieto non derogabile di fare pubblicità mirata a minore di 17 anni.
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