> LE REGOLE PER TRATTARE I DATI PERSONALI DEI MINORI Intanto, per la legislazione americana, è considerato un “minore” colui che ha meno di 17 anni. Il Titolare del trattamento non può trasferire dati personali di un minore se questo non ha prestato uno specifico consenso espresso e – laddove il Titolare sia a conoscenza che il minore ha meno di 17 anni – se il consenso non è stato prestato da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore. Il requisito della “conoscenza” non implica che il Tito- lare possa raccogliere e trattare dati sull’età del minore né che possa attivare un sistema di raccolta e verifica dell’età a tale scopo (“ age gating ”). Piuttosto, sarà l’interessato a racco- gliere e fornire le informazioni necessarie che in via ordinaria il Titolare raccoglierebbe per il trattamento nel corso della sua normale attività. L’ADPPA istituisce all’interno della Federal Trade Commission una speciale Divisione de- nomina Divisione privacy e marketing per i giovani, guidata da un Direttore, e che avrà il compito di assistere la FTC su tematiche particolari quali la tutela della privacy dei bambini e dei minori; il marketing diretto a bambini e minori e l’advertising digitale, le politiche giovanili, la data analytics . Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra norme dell’ADPPA a tutela dei minori e la legislazione specifica di cui al Children’s Online Privacy Protection Act del 1998 (15 U.S.C. 6503). La Divisione dovrà presentare annualmente un rapporto al Congresso sulle attività della Divisione e i risultati in materia di politiche di protezione dei dati. > LE REGOLE PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI CHE SI BASANO SU ALGORITMI Come visto in precedenza, l’ADPPA definisce come “algoritmo” [cfr. art. 2(2) ADPPA] un processo computazionale che utilizza tecniche di apprendimento automatico, di elabo- razione del linguaggio naturale, di intelligenza artificiale o altre tecniche di elaborazione computazionale di complessità simile o superiore, che prende una decisione o facilita il processo decisionale umano in relazione ai dati personali, anche per determinare la forni- tura di prodotti o servizi o per classificare, ordinare, promuovere, raccomandare, ampli- ficare o determinare in modo simile la consegna o la visualizzazione di informazioni a una persona fisica. Come è facilmente intuibile, questa definizione – che da un punto di vista tecnologico è in linea con le definizioni di “algoritmo” e di “Intelligenza Artificiale” che ad esempio possia- mo ritrovare nella proposta di Regolamento generale UE sull’IA (AI Act) – appare comunque
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