Guida American Data Privacy

essere caratterizzata da un ambito applicativo che è quello commerciale e consumeristico: il riferimento alla fornitura di prodotti e servizi, a sistemi di rating e di raccomandazione, alle modalità peculiari di visualizzazione delle informazioni (probabilmente basate su pro- filazione) rimandano difatti a contesti appunto commerciali e consumeristici. La section 207 dell’ADPPA è significativamente rubricata “Diritti Civili e Algoritmi” e non a caso si apre con una dichiarazione generale di principio: il Titolare o il Responsabile del trattamento non possono raccogliere, trattare o trasferire i dati personali in modo da di- scriminare o rendere altrimenti indisponibile l’uguale godimento di beni o servizi (non dei diritti! Ancora prevale la prospettiva consumeristica) sulla base di razza, colore, religione, origine nazionale, sesso o disabilità. Una sorta di declinazione commerciale del diritto a non subire una discriminazione algoritmica nella prospettiva dell’accesso a beni e servizi. Tuttavia, le regole della section 207 non si applicano (e dunque è possibile una fornitura “non egualitaria” di beni e servizi) in una serie di eccezioni, tra le quali i casi di raccolta, trattamento o trasferimento di dati personali effettuati da un Titolare o Responsabile: • allo scopo di effettuare un’autodiagnosi per prevenire o mitigare discriminazioni illegali; • allo scopo di diversificare un gruppo di richiedenti, partecipanti o clienti; o • a qualsiasi scopo perseguito da un gruppo privato non aperto al pubblico, come descrit- to nella sezione 201(e) del Civil Rights Act del 1964 (42 U.S.C. 2000a(e)). La Federal Trade Commission ha il compito di monitorare e segnalare la violazione dell’ob- bligo di non discriminazione alle Agenzie federali dotate del potere sanzionatorio, presen- tando in materia un rapporto annuale al Congresso degli Stati Uniti. Tornando all’esame delle regole sugli algoritmi nel corso del trattamento dei dati, queste si applicano ai soli Large Data Holders (cioè Titolari o Responsabili del trattamento con ricavi lordi annuali pari o superiori a 250.000.000 di dollari e trattamenti di dati personali comuni di oltre 5.000.000 di individui o dispositivi e dati sensibili di oltre 200.000 indivi- dui o dispositivi che identificano o sono collegati o ragionevolmente collegabili a uno o più individui). I LDH (che ricordano i VLOP, le Very Large On line Platform o I VLOSE - Very Large Online Search Engines della Legge europea sui Servizi Digitali – Regolamento 2065/2022 sogget- ti a particolari requisiti se fornitori di servizi con più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione Europea), in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge ed entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ADPPA (successivamente con cadenza annuale) dovran- no svolgere (anche con il supporto di esperti o ricercatori esterni indipendenti, “per quanto possibile”) una specifica Valutazione di Impatto su algoritmi che utilizzano per raccogliere,

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