Guida American Data Privacy

09. IL RESPONSABILE DEL TRATTA- MENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ADPPA > GLI OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Abbiamo già illustrato in precedenza la definizione che l’articolo 2(25) dell’ADPPA fornisce circa il “ service provider ” e cioè: “la persona o l’ente che raccoglie, tratta o trasferisce i dati a cui è applicabile l’ADPPA per conto e sotto la direzione del Titolare del trattamento e che riceve i dati da o per conto del Titolare del trattamento in base a un contratto scritto che deve avere i requisiti previsti dalla section 302” (in questo paragrafo oggetto di analisi). Anche se il Legislatore USA utilizza – come più volte abbiamo segnalato nelle presen- ti pubblicazioni – una terminologia prettamente commerciale e consumeristica (rispetto al GDPR che si incentra sul piano della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone a cui si riferiscono i dati personali), definiremo nel prosieguo il “ service provider ” come responsabile del trattamento, poiché di tale figura esso ha i tratti distintivi (trattare i dati per delega e su istruzione del Titolare del trattamento). La section 302 dell’ADPPA prescrive una serie di requisiti ai quali il responsabile del tratta- mento come sopra definito si deve attenere, e cioè egli deve: 1. raccogliere, trattare e trasferire i dati solo nella misura strettamente necessaria e pro- porzionata a fornire il servizio richiesto dal Titolare del trattamento; 2. evitare di raccogliere, trattare o trasferire i dati se è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del trattamento ha violato la legge in relazione a tali dati [questa di- sposizione sembra riecheggiare l’articolo 28, comma 3, lettera (h) del GDPR nella parte in cui si prevede che “il responsabile del trattamento informa immediatamente il tito- lare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati”];

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