portatori di una diversa weltanschauung - non soltanto etico-religiosa ma anche giuridica - può mettere alla prova il sistema normativo dei Paesi ospitanti. Qui, infatti, il rispetto e il riconoscimento delle istanze identitarie e culturali deve necessariamente essere controbilanciato e contemperato dalla necessità di preservare la certezza del diritto vigente e, soprattutto, dall’obbligo di assicurare il rispetto dei diritti umani, in particolar modo delle donne. Infatti, in ragione di un penetrante e trasversale meccanismo di duplice discriminazione, nel quale a quella legata allo status giuridico (straniere e non- cittadine) si assomma quella di genere, sono proprio le donne a vedersi maggiormente esposte
è tornata prepotentemente alla ribalta.
un potenziale contagio con una dimensione vista come assolutamente altra, l’incontro con lo straniero rischia di generare una sorta di «ansia da migrazione», mettendo in secondo piano un elemento estremamente importante: ossia che è dall’incontro con il «volto dell’altro» – e grazie all’articolarsi della diade identità/alterità – che nasce e si sviluppa la relazione. Ma non è tutto, perché la convivenza con individui e con gruppi di stranieri,
Si è riacceso, così, il dibattito sulla figura dello straniero ( étranger, stranger ), di cui l’aggettivazione linguistica (che allude all’estraneità, alla difformità e alla stranezza) concorre a una caratterizzazione in negativo, poiché tende a sottolineare «ciò che lo straniero non è» (cittadino) e «ciò che lo straniero non ha» (la nostra stessa lingua, cultura, religione). Foriero di
al rischio di violenze e violazioni dei diritti.
Violazioni sommerse e «silenziose», in quanto la voce delle vittime è stata a lungo ignorata; non soltanto dalla cultura e dal nucleo sociale d’origine, ma anche dalle comunità accoglienti.
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