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Condizioni generali di vendita

1. Informazioni generali. 1.1 Le vendite e le forniture di componenti di servizio e di sistema (di seguito, le "Forniture") da parte di NOVOLUX LIGHTING, S.L. (di seguito, il Venditore) saranno regolate dalle presenti Condizioni generali di vendita, ad eccezione di tutto ciò che è espressamente concordato diversamente nella relativa offerta o nell'accettazione dell'ordine e che costituisce le condizioni particolari dello stesso. Pertanto, qualsiasi altra condizione che non sia stata espressamente accettata dal Venditore non è ritenuta valida a tutti gli effetti. 1.2 Le presenti Condizioni generali si considerano comunicate all'Acquirente non appena quest'ultimo viene informato del sito web in cui si trovano le presenti Condizioni generali o riceve dal Venditore un'offerta accompagnata dalle presenti Condizioni. In alternativa, si riterranno comunicate se l'Acquirente le ha precedentemente ricevute nel corso del suo rapporto commerciale con il Venditore; in tutti questi casi si riterranno accettate dall'Acquirente, a tutti gli effetti, al momento dell'ordine. 2. Proprietà intellettuale e industriale. La proprietà intellettuale e/o industriale dell'offerta, in tutti i suoi termini, e delle informazioni ad essa allegate, nonché quella delle attrezzature oggetto della Fornitura e quella degli elementi, piani, disegni, software, ecc. incorporati o relativi alla stessa, appartengono al Venditore o ai suoi fornitori, e pertanto se ne vieta espressamente l'utilizzo da parte dell'Acquirente per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine, nonché la copia totale o parziale o la cessione d'uso a favore di terzi senza previo consenso scritto del Venditore. 3. Formalizzazione degli ordini e dell'ambito di fornitura. 3.1 L'entità della fornitura deve essere chiaramente specificata nell'ordine dell'Acquirente. Per essere considerato efficace, l'ordine deve essere espressamente accettato dal Venditore, salvo i casi in cui, dato il carattere periodico della Fornitura, tale requisito sia stato eliminato di comune accordo. 3.2 La Fornitura comprende solo le attrezzature e i materiali oggetto dell'ordine, salvo i casi in cui la documentazione, le informazioni, l'assistenza o il servizio aggiuntivi siano esplicitamente inclusi nell'ordine dell'Acquirente che è stato accettato dal Venditore. 3.3 I pesi, le dimensioni, le capacità, le specifiche tecniche e le configurazioni relative ai prodotti del Venditore contenute nei cataloghi, nelle brochure, negli opuscoli e nella letteratura tecnica hanno carattere indicativo e non vincolante, salvo il caso in cui il Venditore accetti dall'Acquirente una specifica chiusa, che deve far parte dei documenti d'ordine. 3.4 Le modifiche e/o variazioni all'ambito, ai tempi o ad altri termini di un ordine che possono essere proposte da una parte devono essere notificate all'altra parte, sempre per iscritto, e, per essere valide, devono essere accettate da tale parte. Si considerano modifiche e/o variazioni anche quelle causate da emendamenti di leggi, norme e regolamenti applicabili intervenuti successivamente alla data di presentazione della relativa offerta; qualora tali modifiche e/o variazioni impongano al Venditore obblighi aggiuntivi o più onerosi, il Venditore avrà diritto ad un equo adeguamento dei termini contrattuali che rifletta pienamente le conseguenze della legge o del regolamento nuovi o modificati. 4. Prezzi. 4.1 I prezzi della Fornitura si intendono al netto dell'IVA e di qualsiasi altra imposta, tassa o diritto, che saranno successivamente addebitati in fattura secondo le aliquote corrispondenti. A meno che non vi sia una clausola contraria nell'ordine, o un accordo contrario tra l'Acquirente e il Venditore derivante dal loro rapporto commerciale, i prezzi della Fornitura non comprendono l'imballaggio, il trasporto, le spese o l'assicurazione e sono considerati franco fabbrica del Venditore. Questi prezzi sono validi solo per l'ordine della totalità dei materiali specificati nell'offerta. 4.2 Nel caso di preventivi di preordine, i prezzi indicati sono validi per un mese e durante questo periodo si considerano fissi alle condizioni di pagamento specificate nel preventivo, a meno che la Fornitura indicata non consista in attrezzature importate soggette a contingenze di cambio o al pagamento di dazi e tasse, nel qual caso il prezzo indicato verrebbe adeguato in base a tali variazioni. 4.3 I prezzi indicati nell'offerta sono validi per le condizioni di pagamento specificate nell'offerta. Se queste condizioni di pagamento dovessero cambiare, i prezzi di offerta sarebbero soggetti a revisione. 4.4 Una volta che l'ordine è stato accettato dal Venditore, i prezzi della Fornitura si considerano fissi e non soggetti a revisione. Tuttavia, una revisione del prezzo sarà applicabile quando: (a) è stata concordata tra l'Acquirente e il Venditore. (b) il termine di consegna o di accettazione è stato ritardato per motivi direttamente o indirettamente imputabili all'Acquirente. c) L'oggetto della Fornitura è stato modificato su richiesta dell'Acquirente e, in generale, ogni variazione e/o modifica avviene in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni. (d) i prezzi sono stati quotati in una valuta diversa dall'euro nella misura in cui la valuta ha subito una variazione della parità con l'euro dalla data dell'ordine alle date di fatturazione contrattuali di ciascuna tappa fondamentale. e) L'Acquirente ha sospeso unilateralmente la Fornitura oggetto dell'ordine. 5. Condizioni di pagamento. 5.1 L'offerta del Venditore o, in mancanza di tale offerta, l'ordine dell'Acquirente accettato dal Venditore, comprenderà le condizioni di pagamento della Fornitura. I termini di pagamento prestabiliti possono essere utilizzati anche nell'ambito di un accordo di relazione commerciale in corso tra l'Acquirente e il Venditore. Tali condizioni di pagamento devono essere conformi alle disposizioni della Legge 15/2010 del 5 luglio, che modifica la Legge 3/2004 del 29 dicembre, che stabilisce misure per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, senza in ogni caso superare i termini massimi ivi stabiliti. 5.2 In assenza di altri accordi, il termine di pagamento sarà di sessanta (60) giorni dalla data di consegna da parte del Venditore dei relativi componenti, apparecchiature o sistemi. 5.3 Il pagamento dovrà essere effettuato alle condizioni concordate, sul conto bancario del Venditore o con altra modalità concordata. Il pagamento sarà effettuato senza alcuna detrazione, come ad esempio detrazioni non concordate, sconti, spese, imposte o tasse, o qualsiasi altra detrazione. 5.4 Se, per motivi indipendenti dalla volontà del Venditore, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo della Fornitura subiscono un ritardo, le condizioni di pagamento e le scadenze contrattuali saranno mantenute. 5.5 In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Venditore, senza alcuna richiesta e a partire dalla data di scadenza del pagamento, gli interessi di mora sul pagamento ritardato, che saranno calcolati in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della Legge 3/2004 del 29 dicembre. Il pagamento di tali interessi non esonera l'Acquirente dall'obbligo di effettuare i restanti pagamenti alle condizioni concordate. 5.6 Nel caso in cui l'Acquirente subisca ritardi nei pagamenti concordati, il Venditore potrà sospendere, temporaneamente o definitivamente, a sua scelta, la consegna della Fornitura o l'esecuzione dei servizi ad essa associati, senza che ciò pregiudichi l'obbligo per l'Acquirente di effettuare i pagamenti ritardati e di richiedere a quest'ultimo, se del caso, un ulteriore risarcimento per tale sospensione della Fornitura o dell'esecuzione dei servizi concordati. 5.7 L'eventuale reclamo dell'Acquirente non dà diritto ad alcuna sospensione o detrazione dei pagamenti dovuti. 5.8 Le attrezzature e i materiali ordinati saranno forniti con riserva di proprietà a favore del Venditore, fino al completo adempimento degli obblighi di pagamento dell'Acquirente, che sarà tenuto a collaborare e ad adottare tutte le misure necessarie o appropriate e quelle proposte dal Venditore per salvaguardare la sua proprietà di tali attrezzature e materiali. 6. Tempi e condizioni di consegna. 6.1 I tempi di consegna si intendono per il materiale collocato nella posizione e nelle condizioni indicate nell'accettazione dell'ordine. Se il luogo di consegna non è specificato, la Fornitura si considera situata presso la fabbrica o i magazzini del Venditore. Affinché il termine di consegna vincoli il Venditore, l'Acquirente deve aver rispettato rigorosamente l'eventuale piano di pagamento. 6.2 Il termine di consegna viene modificato quando: a) L'Acquirente non consegna per tempo la documentazione necessaria per l'esecuzione della Fornitura. b) L'Acquirente richiede modifiche all'ordine, che vengono accettate dal Venditore e che, a giudizio del Venditore, richiedono una proroga del termine di consegna. c) Per l'esecuzione della Fornitura è indispensabile l'esecuzione di lavori da parte dell'Acquirente o dei suoi subappaltatori e tali lavori non sono stati eseguiti nei tempi previsti. d) L'Acquirente non ha adempiuto a nessuno degli obblighi contrattuali dell'ordine, in particolare per quanto riguarda i pagamenti. e) Per motivi non direttamente imputabili al Venditore, si verificano ritardi nella produzione o nella disponibilità di tutti o alcuni degli elementi della fornitura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono incluse le seguenti cause di ritardo: scioperi dei fornitori, dei trasporti e dei servizi, guasti nelle forniture di terzi, guasti nei sistemi di trasporto, inondazioni, tempeste, sommosse, scioperi, interruzioni del personale del Venditore o dei suoi subappaltatori, sabotaggio, interruzioni accidentali delle officine del Venditore a causa di guasti, ecc. e le cause di forza maggiore contemplate nella normativa vigente come indicato nell'Articolo 15. f) L'Acquirente ha sospeso unilateralmente la Fornitura oggetto dell'ordine. Nei casi precedenti, il differimento del termine di consegna non modificherà il piano di pagamento della Fornitura. 6.3 In caso di ritardo nella consegna delle attrezzature e dei materiali oggetto dell'ordine direttamente imputabile al Venditore, l'Acquirente applicherà la penale precedentemente concordata con il Venditore, essendo tale penale l'unica azione di risarcimento possibile a causa del ritardo. 7. Imballaggio, trasporto. 7.1 Se non preventivamente concordato con l'Acquirente, l'imballaggio delle apparecchiature e dei materiali oggetto della Fornitura sarà soggetto a un supplemento sul prezzo di vendita che non potrà essere restituito. Ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto 782/98 del 30 aprile e della Legge 11/1997 del 24 aprile sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in quanto destinatario finale dei nostri imballaggi, è responsabilità dell'Acquirente sottoporli al trattamento ambientale più appropriato (valorizzazione, riutilizzo o riciclaggio). 7.2 A meno che non sia stato precedentemente concordato con l'Acquirente, il trasporto, compreso il carico e lo scarico, sarà effettuato a spese e a rischio dell'Acquirente; il Venditore non sarà responsabile di alcun reclamo relativo a danni o deterioramenti della Fornitura e l'Acquirente sarà responsabile dell'assunzione di tali rischi. 7.3 Se l'attrezzatura è pronta per la consegna o, in alternativa, in attesa di collaudi concordati, e l'Acquirente non la rimuove o non concorda con il Venditore di immagazzinarla presso i locali del Venditore a condizioni concordate, tutti i costi sostenuti per l'immagazzinamento, valutati a discrezione del Venditore, saranno a carico dell'Acquirente, che si assumerà anche tutti i rischi per il materiale immagazzinato. 8. Ispezione e ricevimento. 8.1 Se non diversamente stabilito espressamente nell'offerta del Venditore o nell'ordine dell'Acquirente accettato dal Venditore, le ispezioni e i test durante la produzione e il controllo finale prima della spedizione della fornitura saranno effettuati dal Venditore. Eventuali prove supplementari richieste dall'Acquirente devono essere specificate nell'ordine, elencando le norme applicabili e il luogo e l'entità, se del caso, in cui tali prove devono essere eseguite. Questi test aggiuntivi devono essere approvati dal Venditore e devono essere eseguiti a spese dell'Acquirente. 8.2 Una volta ricevuta la Fornitura, l'Acquirente dovrà controllarne il contenuto entro un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento, al fine di verificare eventuali difetti e/o vizi che possano essere imputabili al Venditore, comunicando, se del caso, immediatamente al Venditore l'esistenza di tali difetti e/o vizi. 8.3 Qualora la Fornitura presenti vizi e/o difetti imputabili al Venditore, quest'ultimo dovrà adottare le misure necessarie per la loro eliminazione. 8.4 Salvo il caso in cui le prove di ricevimento siano state stabilite alle condizioni e alle date concordate tra il Venditore e l'Acquirente, secondo le modalità indicate al punto 8.1, una volta trascorsi 5 giorni dal ricevimento della Fornitura da parte dell'Acquirente senza che il Venditore abbia ricevuto comunicazione scritta di eventuali difetti o vizi, la Fornitura si considera accettata e il periodo di garanzia decorre da quel momento. 8.5 La Fornitura si considera a tutti gli effetti ricevuta dall'Acquirente se, dopo che le prove di ricevimento sono state accettate, queste non vengono eseguite entro il termine stabilito per motivi non imputabili al Venditore o se l'Acquirente inizia ad utilizzare la Fornitura.

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