1
Utile vademecum per gli avvocati per gestire le novità della riforma del nuovo processo così come disciplinato dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. A seguito della Riforma Cartabia, il presente dossier è stato “ufficializzato” in base alle regole dettate dal Legislatore con il D.lgs. n. 149/2022 e, quindi, evidenziando che «salvo alcune eccezioni, le nuove norme hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – “a fugare possibili dubbi interpretativi” – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti» . A seguito della pubblicazione, tuttavia, con improvviso e del tutto inatteso revirement, il Legislatore ha anticipato l’entrata in vigore della riforma processuale dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023 . Per questi motivi, al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori delle novità normative, si è reso necessario l’aggiornamento introduttivo della presente guida pratica. Ad oggi, la “ regola generale ” del nuovo processo è quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all’originaria data del 30 giugno 2023. Tuttavia, ci sono anche “ regole particolari ” che “ anticipano e posticipano ” alcune disposizioni e procedure. A tale ultimo fine sono state precisate le ultime indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense. Premesso ciò, dopo l’introduzione dell’anticipazione del nuovo processo, la Guida Operativa contiene la nuova versione degli articoli con una sintesi di commento elaborata dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149/2022: Parte I dedicata agli articoli del Codice Civile; Parte II dedicata agli articoli del Codice di procedura civile (il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie); Parte III dedicata agli articoli del Codice di procedura civile (gli aspetti generali); Parte IV dedicata agli articoli del Codice di procedura civile (il procedimento semplificato di cognizione, le controversie relative ai licenziamenti, il processo di esecuzione e i procedimenti speciali).
Editore: SEAC S.p.A. Via Solteri 74 – 38121 Trento Tel. 0461/805111
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Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it L’elaborazione dei testi, ancorchè curata con scrupolosa attenzione, esprime l’opinione della Seac e non impegna alcuna responsabilità.
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Indice
ANTICIPAZIONI E PROROGHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE
21 21
INTRODUZIONE
L’ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROCESSO LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023
22 22 24 24 28 30 30 32 32 38 38 38 38 40 40 40 40
DISCIPLINA TRANSITORIA > Art. 35 (nuova formulazione)
DECRETO MILLEPROROGHE N. 198/2022
DECRETO MILLEPROROGHE
> Art. 8 (Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia) PROBLEMI APPLICATIVI: PRIME OSSERVAZIONI
TABELLE RIASSUNTIVE LETTURA DEI TASCABILI
CONTENUTI
REGOLA GENERALE REGOLE PARTICOLARI
01. LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VI - DEL MATRIMONIO
Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Oggetto: art. 145 c.c. - Intervento del giudice
> In caso di disaccordo dei coniugi, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In caso di disaccordo dei coniugi, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
40
40
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
41
I
Capo V - Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi 42 Oggetto: art. 156 c.c. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 42 > In caso separazione dei coniugi e, in particolare sugli aspetti patrimoniali, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? 42 > In caso separazione dei coniugi e, in particolare sugli aspetti patrimoniali, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? 42 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 43 > In caso separazione consensuale, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? 43 > In caso separazione consensuale, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? 44 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 44 TITOLO VII - DELLO STATO DI FIGLIO 44 Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio 44 Sezione I - [della filiazione naturale] 44 Oggetto: art. 250 c.c. - Riconoscimento 44
> In caso di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In caso di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
44
45 46 46 46 46 46
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
TITOLO IX - DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI
E DOVERI DEL FIGLIO
Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
Oggetto: art. 316 c.c. - Responsabilità genitoriale
> In caso di responsabilità genitoriale, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In caso di responsabilità genitoriale, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 316-bis c.c. - Concorso nel mantenimento > In caso di inadempimento al mantenimento, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023?
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47 47 48
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II
> In caso di inadempimento al mantenimento, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 320 c.c. - Rappresentanza e amministrazione > In merito ai poteri dei genitori di rappresentanza e amministrazione, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In merito ai poteri dei genitori di rappresentanza e amministrazione, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
48 49 49
49
50
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 336 c.c. (Legittimazione ad agire)
51 51
> Come vengono adottati i provvedimenti in materia di famiglia per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > Come vengono adottati i provvedimenti in materia di famiglia per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
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52 52
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
> Come viene attuata la procedura per l’ascolto del minore per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > Come viene attuata la procedura per l’ascolto del minore per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
53
53
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 54 Capo II - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. 54 Oggetto: art. 337-ter c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli 54 > Come vengono attuati i provvedimenti in favore dei per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? 54 > Come vengono attuati i provvedimenti in favore dei per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? 55 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 57 > Come vengono attuati i poteri del giudice in merito all’ascolto del minore per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? 57 > Come vengono attuati i poteri del giudice in merito all’ascolto del minore per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? 57 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 58
III
TITOLO X - DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE
58 58
Capo I - Della tutela dei minori
Sezione II - Del tutore e del protutore 58 Oggetto: art. 350 c.c. - Incapacità all’ufficio tutelare> Per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023, in quali casi non possono essere nominati i tutori? 58 > Per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023, in quali casi non possono essere nominati i tutori? 59 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 59 Sezione III - Dell’esercizio della tutela 59 Oggetto: art. 374 c.c. – Autorizzazione del giudice tutelare 59 > Per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023, in quali casi il tutore non può agire? 59 > Per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023, in quali casi il tutore non può agire? 60 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 60 Oggetto: art. 375 c.c. – Autorizzazione del tribunale 61 > Per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023, in quali casi il tutore non può agire? 61 > Per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023, in quali casi il tutore non può agire? 61 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 61 Oggetto: art. 376 c.c. - Vendita di beni 62 > Per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023, in quali casi il giudice determina la vendita dei beni? 62 > Per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023, in quali casi il giudice determina la vendita dei beni? 62 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 62 CAPO II - DELL’EMANCIPAZIONE 63 Oggetto: art. 394 c.c. - Capacità dell’emancipato 63 > Fino al 29 giugno 2023, quali atti può compiere il minore emancipato può compiere atti determina la vendita dei beni? 63 > Dal 30 giugno 2023, quali atti può compiere il minore emancipato può compiere atti determina la vendita dei beni? 63 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 64
IV
Oggetto: art. 395 c.c. - Rifiuto del consenso da parte del curatore 64 > Fino al 29 giugno 2023, cosa accade il curatore rifiuta il consenso del minore? 64 > Dal 30 giugno 2023, cosa accade il curatore rifiuta il consenso del minore? 64 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 64 Oggetto: art. 397 c.c. - Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale 65 > Fino al 29 giugno 2023, il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore? 65 > Dal 30 giugno 2023, il minore emancipato può esercitare un’impresa > commerciale senza l’assistenza del curatore? 65 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 65 TITOLO XII - DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA 66 Capo I - Dell’amministrazione di sostegno 66 Oggetto: art. 411 c.c. - Norme applicabili all’amministrazione di sostegno 66 > Fino al 29 giugno 2023, quali norme di applicano all’amministrazione di sostegno? 66 > Dal 30 giugno 2023, quali norme di applicano all’amministrazione di sostegno? 66 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 67 Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale 67 Oggetto: art. 425 c.c. - Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato 67 > Fino al 29 giugno 2023, quale procedura si applica per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato? 67 > Dal 30 giugno 2023, quale procedura si applica per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato? 67 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 68 02. LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ 69 TITOLO VII - DELLA COMUNIONE 69 Capo II - Del condominio negli edifici 69 Oggetto: art. 1137 c.c. - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 69 > In caso impugnativa di delibera condominiale, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? 69
V
> In caso impugnativa di delibera condominiale, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 03. LIBRO QUINTO – DEL LAVORO TITOLO II - DEL LAVORO NELL’IMPRESA Capo I - Dell’impresa in generale Sezione III - Del rapporto di lavoro Oggetto: art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni > In caso rinunzie e transazioni, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In caso rinunzie e transazioni, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 04. LIBRO SESTO – DELLA TUTELA DEI DIRITTI
70 70
71 71
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71 71
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TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE
Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Oggetto: art. 2652 c.c. – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi > In merito alle domande riguardanti atti soggetti a trascrizione, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In merito alle domande riguardanti atti soggetti a trascrizione, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023? > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 2658 c.c. – Atti da presentare al conservatore > In merito agli atti da presentare al conservatore, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In merito agli atti da presentare al conservatore, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
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> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
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Oggetto: art. 2690 c.c. – Domande relative ad atti soggetti a trascrizione > In merito alle domande relative ad atti soggetti a trascrizione, cosa accade per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023? > In merito alle domande relative ad atti soggetti a trascrizione, cosa accade per le procedure instaurate dal 30 giugno 2023?
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> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
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05. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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83 83
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione I - Disposizioni relative al libro I
83
Oggetto: art. 38 disp. att. c.c. - Competenza del tribunale dei minori > Fino al 29 giugno 2023, quali procedimenti sono di competenza del Tribunale per i minorenni? > Dal 30 giugno 2023, quali procedimenti sono di competenza del Tribunale per i minorenni?
83
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84 86 86 86 87 87 87 88
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 38-bis disp. att. c.c. – Ascolto del minore
> Fino al 29 giugno 2023, con quali modalità sarà possibile l’ascolto dei minori? > Dal 30 giugno 2023, con quali modalità sarà possibile l’ascolto dei minori?
> In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 38-ter disp. att. c.c. – Affidamento dei minori > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? Oggetto: art. 41 disp. att. c.c. – Competenza del Tribunale
88 > Fino al 29 giugno 2023, quali provvedimenti sono di competenza del Tribunale? 88 > Dal 30 giugno 2023, quali provvedimenti sono di competenza del Tribunale? 88 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 89 Oggetto: art. 45 disp. att. c.c. – Reclamo contro i decreti giudice tutelare 89 > Fino al 29 giugno 2023, in caso di reclamo, quali provvedimenti sono di competenza del Tribunale? 89 > Dal 30 giugno 2023, in caso di reclamo, quali provvedimenti sono di competenza del Tribunale? 89 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 89
VII
Oggetto: art. 47 disp. att. c.c. – Registro delle tutele degli interdetti, curatore ed inabilitato
90 90
Oggetto: art. 49 disp. att. c.c. – Registri delle curatele > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo?
91 Oggetto: art. 51 disp. att. c.c. – Provvedimenti emanati dal tribunale dei minorenni 92 > Fino al 29 giugno 2023, cosa cambia in merito ai provvedimenti emanati dal tribunale dei minorenni? 92 > Dal 30 giugno 2023, cosa cambia in merito ai provvedimenti emanati dal tribunale dei minorenni? 92 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 92 Sezione III - Disposizioni relative al libro III 93 Oggetto: art. 71-quater disp. att. c.c. – Procedura per controversie in materia di condominio 93 > Fino al 29 giugno 2023, quale procedura si applica alle controversie in materia di condominio? 93 > Dal 30 giugno 2023, quale procedura si applica alle controversie in materia di condominio? 93 > In sintesi, cosa è cambiato con il nuovo processo? 94 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE CIVILE 94 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE 95 06. LIBRO SECONDO – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 98 NUOVO TITOLO IV-bis - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE 98 Capo I - Disposizioni generali 98 > Art. 473-bis (Ambito di applicazione) 98 > Art. 473-bis.1 (Composizione dell’organo giudicante) 99 > Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice) 100 > Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero) 102 > Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore) 102 > Art. 473-bis.5 (Modalità dell’ascolto) 104 > Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore) 105 > Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore) 106 > Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore) 107
VIII
> Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)
109 109
> Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare)
CAPO II - Del procedimento
111
Sezione I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
111
> Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio) > Art. 473-bis.12 (Forma della domanda) > Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero)
111
112 113 114 115 116 117 118 118 119
> Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)
> Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) > Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto)
> Art. 473-bis.17 (Ulteriori difese)
> Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione) > Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova)
> Art. 473-bis.20 (Intervento volontario)
> Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti) > Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice)
120 121 122 123 123 125 126 127 128
> Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) > Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)
> Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d’ufficio)
> Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti) > Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)
> Art. 473-bis.28 (Decisione della causa)
> Art. 473-bis.29 (Modificabilità dei provvedimenti)
Sezione II - Dell’appello
129
> Art. 473-bis.30 (Forma dell’appello) > Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente)
129 129 130
> Art. 473-bis.32 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale)
> Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero) > Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione) > Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove) Sezione III - Dell’attuazione dei provvedimenti
131 131
132
133
IX
> Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito) > Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo)
133 134 135 137 138 138 138 139 140 142 142 143 144
> Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento) > Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
CAPO III - Disposizioni speciali
Sezione I - Della violenza domestica o di genere > Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione) > Art. 473-bis.41 (Forma della domanda) > Art. 473-bis.42 (Procedimento) > Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare) > Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria) > Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore) > Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice)
Sezione II - Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.
145 145
> Art. 473-bis.47 (Competenza)
> Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali) 146 > Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) 147 > Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti) 148 > Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) 149 Sezione III - Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno 150 > Art. 473-bis.52 (Forma della domanda) 150 > Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente) 151 > Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione) 151 > Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio) 152 > Art. 473-bis.56 (Impugnazione) 153 > Art. 473-bis.57 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) 153 > Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) 153
X
Sezione IV - Assenza e morte presunta
154
> Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) > Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d’assenza) > Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni) > Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta) > Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione) Sezione V - Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati > Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare)
154 154 155 155 156 157 157 157 157 158 158 158 159 159 160
> Art. 473-bis.65 (Vendita di beni)
> Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell’incanto) Sezione VI - Rapporti patrimoniali tra coniugi
> Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare)
> Art. 473-bis.68 (Procedimento)
Sezione VII - Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari > Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
> Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione)
> Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)
161
CAPO IV - Dei procedimenti in camera di consiglio
162 162 163 163 163 163 163 164 164
> Art. 473-ter (Rinvio)
Dopo il Titolo II, Capo I è inserito il seguente: Capo I-bis - DEI MEDIATORI FAMILIARI
> Art. 12-bis (Dei mediatori familiari)
> Art. 12-ter (Formazione e revisione dell’elenco) > Art. 12-quater (Iscrizione nell’elenco) > Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione)
> Art. 12-sexies
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Capo V, è inserito il seguente: CAPO V-BIS - Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie
165 165 165
> Art. 152-ter (Procedimenti in camera di consiglio)
> Art. 152-quater (Ascolto del minore)
XI
> Art. 152-quinquies (Registrazione audiovisiva dell’ascolto)
165 165 166 166 168 168 169
> Art. 152-sexies (Indagini del consulente)
> Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) > Art. 152-octies (Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando)
07. ASPETTI GENERALI
> Art. 7 (Competenza del giudice di pace)
> Art. 37 (Difetto di giurisdizione)
> Art. 40 (Connessione)
171
> Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza)
173 174 175 176 178 179
> Art. 48 (Sospensione dei processi)
> Art. 49 (Sentenza di regolamento di competenza)
> Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
> Art. 78 (Curatore speciale)
> Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale)
> Art. 96 (Responsabilità aggravata) > Art. 101 (Principio del contraddittorio)
181
182 183 184 185 186 187 188 189
> Art. 118 (Ordine d’ispezione di persone e di cose) > Art. 121 (Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti)
> Art. 127 (Direzione dell’udienza)
> Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) > Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)
> Art. 136 (Comunicazioni) > Art. 137 (Notificazioni)
> Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
191
> Art. 147 (Tempo delle notificazioni)
192
> Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario)
193 195 198 199 201 202 203 204
> Art. 163 (Contenuto della citazione) > Art. 163 bis (termini a comparire) > Art. 164 (Nullità della citazione) > Art. 165 (Costituzione dell’attore) > Art. 166 (Costituzione del convenuto) > Art. 167 (Comparsa di risposta)
> Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore)
XII
> Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti)
206 207 209 209
> Art. 171-bis (Verifiche preliminari) > Art. 171-ter (Memorie integrative)
> Art. 182. ( Difetto di rappresentanza o di autorizzazione )
> Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) > Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione)
211
214 215 216 217
> Art. 183-ter ( Ordinanza di accoglimento della domanda ) > Art. 183-quater ( Ordinanza di rigetto della domanda ) > Art. 184. (Udienza di assunzione dei mezzi di prova)
> Art. 185. (Tentativo di conciliazione)
218 219 220
> Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) > Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore) > Art. 188 (Attività istruttoria del giudice) > Art. 189 (Rimessione al collegio) > Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie) > Art. 191. (Nomina del consulente tecnico)
221
222 223 224 224 225 227 228 228 229 230
> Art. 193. (Giuramento del consulente)
> Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)
> Art. 213. (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione)
> Art. 225. (Decisione sulla querela) > Art. 226. (Contenuto della sentenza)
> Art. 267. (Costituzione del terzo interveniente) > Art. 268. (Termine per l’intervento) > Art. 269. (Chiamata di un terzo in causa) > Art. 271. (Costituzione del terzo chiamato)
231
233 233 235 236 237
> Art. 275 (Decisione del collegio)
> Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio) > Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista) > Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale) > Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico)
238 > Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale) 239 > Art. 281-nonies (Connessione) 240 > Art. 283. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) 241 > Art. 291. (Contumacia del convenuto) 242 > Art. 316. (Forma della domanda) 243
XIII
> Art. 317. (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
244 245 246 247 248 248 249 250 252 253 254 255 257 258 259 260 263 265 266 267 267 269 271 272 273 275 277 278 279 280 282 283 284 285
> Art. 318 (Contenuto della domanda) > Art. 319. (Costituzione delle parti) > Art. 320. (Trattazione della causa)
> Art. 321. (Decisione)
> Art. 326. (Decorrenza dei termini)
> Art. 334. (Impugnazioni incidentali tardive)
> Art. 342 (Forma dell’appello)
> Art. 343. (Modo e termine dell’appello incidentale)
> Art. 348. (Improcedibilità dell’appello)
> Art. 348-bis (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello) > Art. 348-ter. (Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello)
> Art. 349-bis (Nomina dell’istruttore)
> Art. 350 (Trattazione)
> Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale) > Art. 351. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria)
> Art. 352 (Decisione)
> Art. 353. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)
> Art. 354 (Rimessione al primo giudice) > Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) > Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) > Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
> Art. 362. (Altri casi di ricorso) > Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale) > Art. 366. (Contenuto del ricorso) > Art. 369. (Deposito del ricorso) > Art. 370. (Controricorso) > Art. 371. (Ricorso incidentale) > Art. 372. (Produzione di altri documenti)
> Art. 375. (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio)
> Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)
> Art. 377. (Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente.)
> Art. 378. (Deposito di memorie di parte)
> Art. 379. (Discussione)
XIV
> Art. 380. (Deliberazione della sentenza) 286 > Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati) 287 > Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in camera di consiglio) 289 > Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza) 290 > Art. 383. (Cassazione con rinvio) 291 > Art. 390. (Rinuncia) 292 > Art. 391-bis. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) 293 > Art. 391-quater. (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea > dei diritti dell’uomo) 295 > Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) 296 > Art. 430. (Deposito della sentenza) 297 > Art. 434. (Deposito del ricorso in appello) 298 > Art. 436-bis (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello) 299 > Art. 437. (Udienza di discussione) 300 > Art. 438. (Deposito della sentenza di appello) 301 08. ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO CIVILE 302 09. ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO DI APPELLO 302 10. ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO DI CASSAZIONE 303 11. IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE 306 > Art. 281-decies (Ambito di applicazione) 306 > Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti) 306 > Art. 281-terdecies (Decisione) 307 12. LE CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI 309 > Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento) 309 > Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa) 310 > Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio) 310 13. IL PROCESSO DI ESECUZIONE 313 > Art. 474. (Titolo esecutivo) 313
XV
> Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)
314 316 317 317 318 319 323 328 329 330 333 335 336 338 339 341 342 349
> Art. 476. (Altre copie in forma esecutiva) > Art. 478. (Prestazione della cauzione)
> Art. 479. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
> Art. 488 (Fascicolo dell’esecuzione) > Art. 492. (Forma del pignoramento)
> Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
> Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione)
> Art. 559. (Custodia dei beni pignorati)
> Art. 560 (Modo della custodia) > Art. 567. (Istanza di vendita) > Art. 568-bis (Vendita diretta)
> Art. 569-bis (Modalità della vendita diretta)
> Art. 570. (Avviso della vendita) > Art. 585. (Versamento del prezzo)
> Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato) > Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita) > Art. 591 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione) > Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione) > Art. 597 (Mancata comparizione) > Art. 598 (Approvazione del progetto) > Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta)
351
353 354 355 358 358 359 360 361 362 365 367 370
14. I PROCEDIMENTI SPECIALI
> Art. 654. (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) > Art. 657. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione) > Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato) > Art. 669-quinquies. (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale)
> Art. 669-octies. (Provvedimento di accoglimento) > Art. 669-novies. (Inefficacia del provvedimento cautelare)
> Art. 669-decies. (Revoca e modifica)
> Art. 739. (Reclami delle parti) > Art. 810. (Nomina degli arbitri)
371
XVI
> Art. 813. (Accettazione degli arbitri) > Art. 815. (Ricusazione degli arbitri) > Art. 816-bis.1 (Domanda di arbitrato) > Art. 818 (Provvedimenti cautelari)
373 374 377 377 379 380 381 382 383 385 385 387 387 388 388 388 390
> Art. 818-bis (Reclamo) > Art. 818-ter (Attuazione)
> Art. 819-ter. (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)
> Art. 819-quater (Riassunzione della causa) > Art. 822. (Norme per la deliberazione) > Art. 828. (Impugnazione per nullità) > Art. 828. (Impugnazione per nullità) Capo VI-bis - Dell’arbitrato societario
> Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie) > Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
> Art. 838-quater Decisione secondo diritto
> Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società) > Art. 839. (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)
> Art. 840. (Opposizione) 391 15. DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 394 > Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici) 394 > Art. 15. (Iscrizione e permanenza nell’albo) 395 > Art. 16. (Domande d’iscrizione) 396 > Art. 18. (Revisione dell’albo) 397 > Art. 22. (Distribuzione degli incarichi) 398 > Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) 399 > Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) 400 > Art. 36. (Fascicoli di cancelleria) 400 > Art. 46. (Forma degli atti giudiziari) 401 > Art. 81-bis. (Calendario del processo) 403 > Art. 87. (Produzione dei documenti) 405 > Art. 87 (Produzione dei documenti) 405 > Art. 123-bis. ( Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore ) 405 > Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta) 406 > Art. 134-bis. (Residenza o sede delle parti) 407
XVII
> Art. 135. (Invio di copie alle parti)
408 408 409 409 409
> Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso)
> Art. 137-bis (Fascicolo d’ufficio)
> Art. 137-ter (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti) > Art. 139. (Istanza di rimessione alle sezioni unite) > Art. 140. (Deposito delle memorie di parte) > Art. 140-bis (Svolgimento della camera di consiglio)
410 410
> Art. 144-bis.1 (Restituzione del fascicolo d’ ufficio e dei fascicoli di parte) > Art. 144-quater. (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte) > Art. 144-quinquies (Controversie in materia di licenziamento) > Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) > Art. 154. (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
411 411
412 412 413 413 414 414 416 416 417
> Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari)
> Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) > Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) > Art. 168 (Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita) > Art. 169-quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite) > Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)
> Art. 173-quater. (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato) 420 > Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) 421 > Art. 179-quater. (Distribuzione degli incarichi) 426 TITOLO V-TER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE 427 TITOLO V-TER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE 427 Capo I -Degli atti e dei provvedimenti 427 > Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) 427 > Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico) 428 > Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche) 429 > Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici) 429 Capo II - Della conformità delle copie agli originali 430 > Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria) 430
XVIII
> Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti) > Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario) > Art. 196-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità) Capo III - Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza > Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)
431
431 431 432 432
XIX
ANTICIPAZIONI E PROROGHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE
Introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) e dal Decreto c.d. Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198)
INTRODUZIONE
Lo scorso 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la L. n. 206 del 2021, approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. Il Decreto Legislativo afferente alle riforme al Codice di procedura civile è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149. Il testo di Decreto Legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa, si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cogni- zione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri di- rettivi previsti dalla stessa Legge. Premesso ciò, le parti di cui si compone la presente guida pratica sul nuovo processo civile (parti I, II, III e IV) sono state impostate e realizzate alla luce della cita normativa vigente (cioè il D.Lgs. n. 144/2022), quindi, salvo alcune eccezioni, la regola generale applicata è stata quella imposta dalla Riforma Cartabia: «Al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative, le disposizioni del D.Lgs. n. 149/2022 hanno ef- fetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data , con la precisazione – “a fugare possibili dubbi interpretativi” – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti».
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L’ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROCESSO
Con improvviso e del tutto inatteso revirement , la Legge di Bilancio per il 2023, grazie ad un emendamento governativo approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 di- cembre 2022, ha anticipato l’entrata in vigore della riforma processuale di cui al D.Lgs. n. 149/2022 dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023 . Si Legge nel Dossier dell’Ufficio studi del Senato che l’anticipazione degli effetti della ri- forma c.D. Cartabia “è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile”. In particolare, l’art. 1, comma 380, L. n. 197/2022, ( c.D. Legge di Bilancio 2023 ) ha in parte riscritto il testo dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 (già rimaneggiato nel passaggio della norma dalla versione provvisoria uscita a quella definitiva), contenente la disciplina transitoria e che era entrato in vigore da poco meno di due mesi. Non solo, oltre alla citata disposizione, il Legislatore con l’art. 8 comma 8, del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe , pubbli- cato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022) ha prorogato l’applicazione del mede- simo art. 221, comma 8, del D.L. n. 34/2020 con riguardo “alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023”. Gli effetti dell’improvvisa accelerazione imposta dal Governo, invocando a supporto pretese spinte sovranazionali all’entrata in vigore anticipata della riforma pro- cessuale dal 28 febbraio prossimi, hanno comportato “ criticità ” soprattutto per gli ope- ratori del diritto. Pertanto, alla luce delle “nuove modifiche temporali”, al fine di “ agevo - lare ” il lettore per una maggiore “facilità” della lettura dei Tascabili, è necessaria questa premessa introduttiva al fine di comprendere “le nuove scadenze” e le regole applicative “generali e particolari del nuovo processo”.
LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023
Il legislatore delegato ha optato per un differimento dell’efficacia della riforma, indivi- duando date diverse e diversi criteri di applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. pre- detto. Premesso ciò, la regola generale introdotta è quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all’ori- ginaria data del 30 giugno 2023. Ad essa, tuttavia, si accompagnano disposizioni di detta- glio che: • anticipano al 1° gennaio 2023 talune significative modifiche, differenziando tra proce- dimenti di nuova introduzione e già pendenti;
22
• richiamano , senza ragioni specifiche, la regola generale dell’applicabilità ai procedi- menti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (norme sulle impugnazioni in ge- nerale, art. 283 ecc.); • lasciano ferma al 30 giugno 2023 la vigenza di alcune disposizioni per alcune catego- rie di soggetti (difesa in giudizio amministrazioni dello Stato) ovvero uffici giudiziari e soprattutto la disciplina degli incentivi fiscali e dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle ADR.
In estrema sintesi, salvo che non sia diversamente disposto, viene complessivamente anticipata la vigenza della riforma ai giudizi introdotti a far data dal 28 febbraio 2023 ma di talune disposizioni specifiche si prevede l’applicabilità a partire dal 1° gennaio 2023 in alcuni casi anche ai giudizi pendenti.
Quanto alle ADR, come precisato dal CNF, la Legge di Bilancio ha lasciato invariata l’ori- ginaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 149/2022 – relativo alle modifiche del D.Lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi o lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle di- sposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone l’anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023 , fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo o colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di me- diazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022. Analogamente avviene in materia di negoziazione assistita, relativamente alla quale rimane ferma la data del 30 giugno 2023 soltanto per i benefici fiscali e per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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DISCIPLINA TRANSITORIA D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 modificato dalla Legge 2 dicembre 2022, n. 197
Art. 35 (precedente formulazione) 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc- cessivamente a tale data. Ai procedimen- ti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vi- genti. 2. Salvo quanto previsto dal secondo pe- riodo, le disposizioni di cui agli articoli127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’at- tuazione del codice di procedura civile e di- sposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizio- ni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decor- rere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si ap- plicano ai procedimenti civili pendenti da- vanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attua- zione del codice di procedura civile si ap- plicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giu- dizio personalmente dal 30 giugno 2023.
Art. 35 (nuova formulazione) 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc- cessivamente a tale data. Ai procedimen- ti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vi- genti. 2. Salvo quanto previsto dal secondo pe- riodo, le disposizioni degli articoli 127, ter- zo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quel- le previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura ci- vile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimen- ti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attua- zione del codice di procedura civile e dispo- sizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per
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3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposi- zioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli artico- li 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pen- denti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può indi- viduare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei re- lativi servizi. 5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decre- to, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successiva- mente al 30 giugno 2023. 6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del
stare in giudizio personalmente dal 28 feb- braio 2023. 3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquida- zione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di proce- dura civile e quelle dell’articolo 196-duo- decies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizio- ni transitorie, di cui al regio decreto 18 di- cembre 1941, n. 1368, introdotti dal presen- te decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti ci- vili pendenti a tale data. Davanti ai medesi- mi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civi- le e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può indi- viduare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo. 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del li- bro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decre- to, si applicano alle impugnazioni proposte
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