06. LIBRO SECONDO – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE NUOVO TITOLO IV-bis - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE (nuove disposizioni in vigore dal 30 giugno 2023) Capo I - Disposizioni generali Art. 473-bis (Ambito di applicazione) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle per- sone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Il Governo ha proceduto, insieme all’introduzione del nuovo titolo IV-bis nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, alla suddivisione di tale titolo in due distinti capi, l’uno intitolato Disposizioni generali, e l’altro Del procedimento (quest’ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni). Il primo articolo del capo I dedicato alle “Disposizioni generali” introduce l’articolo 473-bis c.p.c. e ha ad oggetto la determinazione dell’am- bito di applicazione del nuovo rito unificato. Esso, perciò, si limita a prevedere che le
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