> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’art. 473-bis.2 c.p.c. dà attuazione all’art. 1 comma 23, lett. t) della legge delega, che di- sciplina nel dettaglio i poteri ufficiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso, che gestisce tutta la fase di trattazione e di istru- zione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di “nominare il curatore speciale” (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall’articolo 78 del codice di procedura civile e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all’art. 473 bis.8 c.p.c.) il potere decisorio di “adottare i provvedi- menti opportuni in deroga all’articolo 112”, nonché poteri di natura squisitamente istrut- toria, consistenti nel “disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile”, purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pie- namente esplicare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova con- traria. La norma non individua poi quali tipi di provvedimenti il giudice possa adottare, utilizzando un’espressione ampia e volutamente “elastica”, che consente esclusivamente di enuclearne la finalità che è quella, appunto, di apprestare massima tutela al minore. Si- gnificativi sono inoltre i poteri istruttori che, sempre nell’ottica della tutela, consentono al giudice di individuare i mezzi di prova che possono essere assunti ai predetti fini e ciò, sia a prescindere dalle deduzioni delle parti, sia anche “al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”, con riferimento pertanto alle limitazioni di cui agli articoli 2721 e seguenti del pre- detto codice. Resta naturalmente inteso (e a tal fine è deputata la clausola di salvaguardia inserita nella norma) che qualora il giudice eserciti poteri istruttori d’ufficio egli è in ogni caso tenuto a garantire il contraddittorio con le parti ed attribuire loro la facoltà di dedurre mezzi di prova contraria. Il secondo comma della norma specificamente prevede poi che con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
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