Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero) Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avva- lendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.3 c.p.c. disciplina i poteri del pubblico ministero. A seguito dell’unifica- zione dei riti e in un prossimo futuro - con l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - anche degli uffici giudiziari, la figura del pubblico ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma. Con la disposizione in esame si puntualizzano inoltre i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, depu- tati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso. Tali organi e tali indagini preliminari hanno infatti consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l’intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un’ottica deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell’autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo. Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore) Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discerni- mento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedi- menti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

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